Si riporta una interessantissima sentenza della V Sez. Civile del Tribunale di Palermo in materia di pagamento delle spese del professionista per incarichi conferiti dagli amministratori o funzionari in mancanza di copertura economica. Il Tribunale ha statuito che, in questa ipotesi, così come da T.U. Enti Locali, il rapporto per la controprestazione debba essere imputato direttamente ai funzionari od amministratori che hanno conferito l'incarico.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa *** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. *** dell'anno *** del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
***, con il patrocinio dell’avv. ***, con elezione di domicilio a ***, p.zza ***.
parte attrice
Contro
***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Castellana, con elezione di domicilio a Palermo, via Giovanni Pacini n. 84.
parte convenuta
e nei confronti di
***, ***, *** e ***, rappresentati e difesi dall’avv. ***, con elezione di domicilio a ***
terzi chiamati E
***, rappresentato e difeso dall’avv. ***, con elezione di domicilio a ***.
terzo chiamato
***, in persona del legale rappresentante pro tempore
terza chiamata contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all’udienza cartolare del 10/11/2022, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett.h) DL18/20.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01.01.2019, il *** ha proposto opposizione avverso il d.i. n. ***, emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso della ***, avente ad oggetto la somma di euro *** oltre interessi, pretesa dalla detta società a titolo di compenso per l’espletamento dell’incarico che le sarebbe stato conferito col disciplinare del 2.10.2012.
A sostegno dell’opposizione ha dedotto innanzi tutto la nullità della Delibera di G.M. N. 66 del 28.09.2012 e del disciplinare di incarico del 02.10.2012, in quanto atti privi della necessaria copertura economica e del relativo impegno di spesa. Ha, quindi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi il rapporto obbligatorio di fatto instaurato tra l’impresa da un lato e gli amministratori e i funzionari dall’altro che avrebbero consentito lo svolgimento dell’incarico senza assunzione del relativo impegno di spesa. Ha, inoltre, evidenziato che col detto disciplinare le parti avevano subordinato il pagamento dell’onorario all’erogazione da parte di *** del relativo importo in favore del ***. Ha rappresentato che tale condizione non si era verificata, sicché nessuna pretesa creditoria, in ogni caso, avrebbe potuto essere azionata nei confronti del ***.
Costituitasi la *** opposta ha contestato i motivi sottesi all’opposizione proposta dal *** e ne ha chiesto il rigetto per le ragioni spiegate con la comparsa di costituzione; in subordine, nell’ipotesi di accoglimento dell’eccezione di nullità del disciplinare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa i funzionari e gli amministratori che avevano sottoscritto il detto disciplinare, chiedendone la condanna al pagamento del dovuto.
Disposta l’integrazione del contraddittorio, si è costituito ***, funzionario addetto al *** che ha sottoscritto il disciplinare di incarico, il quale in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità della richiesta di chiamata in causa da parte della società convenuta, in quanto non sarebbe stata accompagnata dalla richiesta di spostamento della prima udienza di comparizione come disposto dall’art. 269 II comma cpc. Nel merito ha contestato la domanda proposta nei suoi confronti, deducendone la genericità e l’infondatezza pr le ragioni esposte nella comparsa di costituzione.
Si sono, altresì, costituiti con unico difensore gli amministratori ***, ***, *** e ***, negando qualsiasi responsabilità in relazione alla vicenda in esame. In particolare, hanno evidenziato che durante i lavori preparatori all’assunzione della delibera di conferimento dell’incarico e del relativo disciplinare in favore della società opposta, la ***. interpellata aveva manifestato la disponibilità a finanziare lo studio dello smaltimento idraulico, confermando anche la copertura finanziaria.
Soggiungevano di avere cessato dall’incarico appena dopo il deposito della progettazione conferita, sicchè nessuna responsabilità avrebbe potuto loro ascriversi, ed eccepivano in ogni caso la prescrizione della domanda azionata nei loro confronti. In via subordinata, chiedevano di essere manlevati dal *** e dall’***, unici soggetti che si erano avvantaggiati dell’opera eseguita dalla società di progettazione. Chiedevano, pertanto, di essere autorizzati a chiamare in causa il ***.
Disposta la chiamata in causa anche della *** questa non si è costituita, ancorchè regolarmente evocata in giudizio.
Indi, acquisiti i documenti depositati dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 190 cpc, all’esito dell’udienza cartolare indicata epigrafe.
Così ricostruita la vicenda, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della *** non costituitasi in seguito alla chiamata in causa da parte degli amministratori (terzi chiamati).
Sempre in via preliminare, osserva il Tribunale che la richiesta di chiamata in causa formulata dalla società opposta con la comparsa di costituzione deve ritenersi tempestiva e ammissibile.
Ed invero, va innanzi tutto osservato che trattandosi nella specie di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa di un terzo, estraneo al giudizio monitorio, da parte del convenuto opposto – attore sostanziale – deve avvenire ai sensi del terzo comma dell’art. 269 c.p.c. e non del secondo comma del citato articolo. A tale conclusione si perviene in considerazione della circostanza che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sebbene l’iniziativa della fase contenziosa sia a carico dell’ingiunto ed il creditore opposto si costituisca con comparsa di risposta, ciò tuttavia non importa un’inversione della posizione delle parti.
Come è noto, infatti, per effetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione processuale. L’opposto, formalmente convenuto, continua ad essere il soggetto che agisce in giudizio per la tutela del diritto da lui vantato; l’opponente, formalmente attore, essendo il soggetto che resiste alla pretesa della controparte, assume la posizione di convenuto.
Orbene, detta posizione sostanziale esplica i suoi effetti non solo nell’ambito dell’onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (cfr. Cass. n. 4800/2007; Cass. n. 8718/2000). Consegue che, proprio nell’ottica dell’inversione sostanziale delle parti, in ossequio a quanto dispone l’art. 269, comma III, c.p.c, l’opposto (attore sostanziale) potrà chiamare un terzo soltanto quando il suo interesse sia sorto a seguito delle difese svolte dall’opponente (convenuto sostanziale) nell’atto di citazione e dovrà obbligatoriamente chiedere, a pena di decadenza, l’autorizzazione al Giudice entro la prima udienza di trattazione.
Ciò posto, quindi, è irrilevante nella specie la circostanza che con la comparsa di costituzione l’opposto pur manifestando, in seguito alle difese del *** opponente, la chiara volontà di chiamare in causa gli amministratori e funzionari che avevano dato causa al disciplinare di incarico, non abbia anche richiesto lo spostamento dell’udienza di prima comparizione, posto che tale richiesta è stata tempestivamente fomulata alla prima udienza di trattazione come disposto dall’art.269 III comma cpc.
In ogni caso, va detto che il terzo chiamato in causa difetta di interesse ad eccepire l’eventuale irritualità della sua chiamata in causa, giacchè tale eccezione inerisce soltanto il rapporto processuale originario e non coinvolge il suo, se non nel senso appunto dell’irritualità che ha determinato la sua entrata nel processo.
Tale irrituale ingresso non determina, tuttavia, di per sé alcun pregiudizio, costituendo solo l’espressione del potere di azione del convenuto (attore sostanziale), che esisteva nei suoi confronti a prescindere dalle modalità con cui avrebbe dovuto esercitarsi nell’ambito del processo originario e che, dunque, non può essere censurato quanto ad irritualità del suo esercizio nell’ambito di quel rapporto.
Vale la pena sul punto richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 269 c.p.c., comma 2, cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonchè ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi dell'art. 177 c.p.c., comma 1 - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata" (Cassazione sentenza del 7.5.2013, n. 10579).
Risolta, quindi, tale questione preliminare, nel merito si osserva. Com'è noto, il T.U. degli Enti Locali all’art. 191 dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il IV comma dell’art. 191 cit. dispone, inoltre, che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, dell’art. 191 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Nell'interpretare tali disposizioni, la Suprema Corte è unanime nel ritenere che deve ritenersi nullo il contratto di incarico professionale stipulato tra il *** da un lato, e il privato, dall'altro, ogni volta che risulti la nullità della delibera a monte della sua stipulazione per mancata previsione dell'ammontare del compenso e dei mezzi per farvi fronte. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la delibera con la quale i competenti organi comunali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (Sezioni Unite, Sentenza n. 12195 del 10/06/2005, ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 18144 del 2 luglio 2008 e Sez. 1, Sentenza
- 22922 del 29/10/2009).
