Conferimento di incarico da parte di amministratori o funzionari di Enti locali senza copertura economica? Il rapporto intercorre direttamente con il funzionario
Si riporta una interessantissima sentenza della V Sez. Civile del Tribunale di Palermo in materia di pagamento delle spese del professionista per incarichi conferiti dagli amministratori o funzionari in mancanza di copertura economica. Il Tribunale ha statuito che, in questa ipotesi, così come da T.U. Enti Locali, il rapporto per la controprestazione debba essere imputato direttamente ai funzionari od amministratori che hanno conferito l'incarico. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa *** ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. *** dell'anno *** del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra ***, con il patrocinio dell’avv. ***, con elezione di domicilio a ***, p.zza ***. parte attrice Contro ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Castellana, con elezione di domicilio a Palermo, via Giovanni Pacini n. 84. parte convenuta e nei confronti di ***, ***, *** e ***, rappresentati e difesi dall’avv. ***, con elezione di domicilio a *** terzi chiamati E ***, rappresentato e difeso dall’avv. ***, con elezione di domicilio a ***. terzo chiamato ***, in persona del legale rappresentante pro tempore terza chiamata contumace CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all’udienza cartolare del 10/11/2022, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett.h) DL18/20. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01.01.2019, il *** ha proposto opposizione avverso il d.i. n. ***, emesso dal Tribunale di Palermo su ricorso della ***, avente ad oggetto la somma di euro *** oltre interessi, pretesa dalla detta società a titolo di compenso per l’espletamento dell’incarico che le sarebbe stato conferito col disciplinare del 2.10.2012. A sostegno dell’opposizione ha dedotto innanzi tutto la nullità della Delibera di G.M. N. 66 del 28.09.2012 e del disciplinare di incarico del 02.10.2012, in quanto atti privi della necessaria copertura economica e del relativo impegno di spesa. Ha, quindi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi il rapporto obbligatorio di fatto instaurato tra l’impresa da un lato e gli amministratori e i funzionari dall’altro che avrebbero consentito lo svolgimento dell’incarico senza assunzione del relativo impegno di spesa. Ha, inoltre, evidenziato che col detto disciplinare le parti avevano subordinato il pagamento dell’onorario all’erogazione da parte di *** del relativo importo in favore del ***. Ha rappresentato che tale condizione non si era verificata, sicché nessuna pretesa creditoria, in ogni caso, avrebbe potuto essere azionata nei confronti del ***. Costituitasi la *** opposta ha contestato i motivi sottesi all’opposizione proposta dal *** e ne ha chiesto il rigetto per le ragioni spiegate con la comparsa di costituzione; in subordine, nell’ipotesi di accoglimento dell’eccezione di nullità del disciplinare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa i funzionari e gli amministratori che avevano sottoscritto il detto disciplinare, chiedendone la condanna al pagamento del dovuto. Disposta l’integrazione del contraddittorio, si è costituito ***, funzionario addetto al *** che ha sottoscritto il disciplinare di incarico, il quale in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità della richiesta di chiamata in causa da parte della società convenuta, in quanto non sarebbe stata accompagnata dalla richiesta di spostamento della prima udienza di comparizione come disposto dall’art. 269 II comma cpc. Nel merito ha contestato la domanda proposta nei suoi confronti, deducendone la genericità e l’infondatezza pr le ragioni esposte nella comparsa di costituzione. Si sono, altresì, costituiti con unico difensore gli amministratori ***, ***, *** e ***, negando qualsiasi responsabilità in relazione alla vicenda in esame. In particolare, hanno evidenziato che durante i lavori preparatori all’assunzione della delibera di conferimento dell’incarico e del relativo disciplinare in favore della società opposta, la ***. interpellata aveva manifestato la disponibilità a finanziare lo studio dello smaltimento idraulico, confermando anche la copertura finanziaria. Soggiungevano di avere cessato dall’incarico appena dopo il deposito della progettazione conferita, sicchè nessuna responsabilità avrebbe potuto loro ascriversi, ed eccepivano in ogni caso la prescrizione della domanda azionata nei loro confronti. In via subordinata, chiedevano di essere manlevati dal *** e dall’***, unici soggetti che si erano avvantaggiati dell’opera eseguita dalla società di progettazione. Chiedevano, pertanto, di essere autorizzati a chiamare in causa il ***. Disposta la chiamata in causa anche della *** questa non si è costituita, ancorchè regolarmente evocata in giudizio. Indi, acquisiti i documenti depositati dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 190 cpc, all’esito dell’udienza cartolare indicata epigrafe. Così ricostruita la vicenda, preliminarmente, va dichiarata la contumacia della *** non costituitasi in seguito alla chiamata in causa da parte degli amministratori (terzi chiamati). Sempre in via preliminare, osserva il Tribunale che la richiesta di chiamata in causa formulata dalla società opposta con la comparsa di costituzione deve ritenersi tempestiva e ammissibile. Ed invero, va innanzi tutto osservato che trattandosi nella specie di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa di un terzo, estraneo al giudizio monitorio, da parte del convenuto opposto – attore sostanziale – deve avvenire ai sensi del terzo comma dell’art. 269 c.p.c. e non del secondo comma del citato articolo. A tale conclusione si perviene in considerazione della circostanza che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sebbene l’iniziativa della fase contenziosa sia a carico dell’ingiunto ed il creditore opposto si costituisca con comparsa di risposta, ciò tuttavia non importa un’inversione della posizione delle parti. Come è noto, infatti, per effetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione processuale. L’opposto, formalmente convenuto, continua ad essere il soggetto che agisce in giudizio per la tutela del diritto da lui vantato; l’opponente, formalmente attore, essendo il soggetto che resiste alla pretesa della controparte, assume la posizione di convenuto. Orbene, detta posizione sostanziale esplica i suoi effetti non solo nell’ambito dell’onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (cfr. Cass. n. 4800/2007; Cass. n. 8718/2000).  Consegue che, proprio nell’ottica dell’inversione sostanziale delle parti, in ossequio a quanto dispone l’art. 269, comma III, c.p.c, l’opposto (attore sostanziale) potrà chiamare un terzo soltanto quando il suo interesse sia sorto a seguito delle difese svolte dall’opponente (convenuto sostanziale) nell’atto di citazione e dovrà obbligatoriamente chiedere, a pena di decadenza, l’autorizzazione al Giudice entro la prima udienza di trattazione. Ciò posto, quindi, è irrilevante nella specie la circostanza che con la comparsa di costituzione l’opposto pur manifestando, in seguito alle difese del *** opponente, la chiara volontà di chiamare in causa gli amministratori e funzionari che avevano dato causa al disciplinare di incarico, non abbia anche richiesto lo spostamento dell’udienza di prima comparizione, posto che tale richiesta è stata tempestivamente fomulata alla prima udienza di trattazione come disposto dall’art.269 III comma cpc. In ogni caso, va detto che il terzo chiamato in causa difetta di interesse ad eccepire l’eventuale irritualità della sua chiamata in causa, giacchè tale eccezione inerisce soltanto il rapporto processuale originario e non coinvolge il suo, se non nel senso appunto dell’irritualità che ha determinato la sua entrata nel processo. Tale irrituale ingresso non determina, tuttavia, di per sé alcun pregiudizio, costituendo solo l’espressione del potere di azione del convenuto (attore sostanziale), che esisteva nei suoi confronti a prescindere dalle modalità con cui avrebbe dovuto esercitarsi nell’ambito del processo originario e che, dunque, non può essere censurato quanto ad irritualità del suo esercizio nell’ambito di quel rapporto. Vale la pena sul punto richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui all'art. 269 c.p.c., comma 2, cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev'essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d'ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un'altra udienza successiva, deve ritenersi che - ferma restando la possibilità della proposizione di un'eccezione dell'attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l'irritualità dell'esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonchè ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi dell'art. 177 c.p.c., comma 1 - il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell'esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata" (Cassazione sentenza del 7.5.2013, n. 10579). Risolta, quindi, tale questione preliminare, nel merito si osserva. Com'è noto, il T.U. degli Enti Locali all’art. 191 dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il IV comma dell’art. 191 cit. dispone, inoltre, che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, dell’art. 191 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”. Nell'interpretare tali disposizioni, la Suprema Corte è unanime nel ritenere che deve ritenersi nullo il contratto di incarico professionale stipulato tra il *** da un lato, e il privato, dall'altro, ogni volta che risulti la nullità della delibera a monte della sua stipulazione per mancata previsione dell'ammontare del compenso e dei mezzi per farvi fronte. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la delibera con la quale i competenti organi comunali affidano ad un professionista privato l'incarico per la progettazione di un'opera pubblica, è valida e vincolante nei confronti dell'ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, nullità che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (Sezioni Unite, Sentenza n. 12195 del 10/06/2005, ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 18144 del 2 luglio 2008 e Sez. 1, Sentenza
  1. 22922 del 29/10/2009).
Da tale premessa discende, quindi, stante la nullità tanto della deliberazione che autorizza la spesa, quanto del successivo contratto, che l’obbligazione resta carico dell’amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2020, n. 5130.r. Cass., Sez. III, 19 dicembre 2019, n. 33768). Più di recente, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui al T.U., che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicchè, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno (Sez. U, Sentenza n. 26657 del 18/12/2014, Rv. 634114). Ora, nella specie, dovendosi fare applicazione dei prinicpi teste’ delineati, va detto che sia la delibera della giunta municipale del 28.09.2012, sia il successivo disciplinare di incarico del 2.10.2012, contengono soltanto una generica indicazione di spesa pari ad euro 20.000,00 ed in ogni caso all’importo che avrebbe dovuto essere erogato da *** al *** per tale progettazione, senza specificare in alcun modo nè il quantum nè le modalità di tale finanziamento, restando così soltanto genericamente indicata la risorsa per fare fronte alla spesa. Nè può valere richiamare le presunte interlocuzioni tra *** e il ***, in forza delle quali quest’ultimo avrebbe assunto, a dire dell’impresa, il relativo impegno di spesa, in assenza della prova documentale dell’effettivo riconoscimento delle spese tecniche da corrispondere alla società opposta che avrebbe dovuto essere formalizzato con una apposita convenzione tra il *** e ***, come risulta dai verbali di riunione del tavolo tecnico propedeutici alla detta delibera e al disciplinare di affidamento di incarico; convenzione della quale non è dato sapere se sia stata mai stipulata. La Suprema Corte in un caso analogo ha epressamente statuito che il mezzo per far fronte alla spesa deve essere precisamente individuato e già attuale al momento del conferimento dell’incarico; mentre tradirebbe il precetto normativo un'interpretazione che consentisse, all'ente pubblico di indicare solo le possibili vie per la copertura della spesa, ma di tale copertura non vi fosse certezza nè in ordine all'an nè in ordine alla fonte (Sez. 1, Sentenza n. 17469 del 17/07/2013, Rv. 627394). Consegue che la delibera con la quale il *** ha conferito l’incarico professionale (nella specie, di progettazione del sistema di smaltimento delle acque reflue prodotte dalle opere costruite per la realizzazione del passante ferroviario nel ***) ed il contratto stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità, essendo carenti del reale riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista incaricato, all'uopo rivelandosi insufficiente il solo generico e formale richiamo all’eventuale finanziamento da parte del ***. Nei confronti dell’*** non residua neppure la tutela di cui all’art. 2041 cc, seppure richiesta dalla *** opposta soltanto in sede di comparsa conclusionale, per difetto del presupposto della residualità.  Ed infatti, come affermato dalla Suprema Corte, ritiene il decidente che a fronte di una responsabilità diretta del funzionario e dell’amministratore verso il professionista incaricato, con esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra quest’ultimo e l’ente, deve essere esclusa sostanzialmente la possibilità giuridica per il professionista di esperire nei confronti del *** l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per mancanza di residualità e sussidiarietà dell’azione, ben potendo il creditore aggredire direttamente il patrimonio del funzionario o amministratore che ha ordinato la spesa. Consegue nella specie che il rapporto deve ritenersi instaurato unicamente tra da un lato la società privata e dall’altro i funzionari e gli amministratori allora in carica che hanno consentito l’espletamento dell’opera anche senza la reale copertura finanziaria, i quali quindi rispondono in proprio delle conseguenze derivanti. Né vale eccepire che tra la data della deliberazione della giunta comunale di conferimento dell’incarico (28 settembre 2012) e l’instaurazione del presente procedimento sia decorso infruttuosamente il termine di prescrizione. Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione la responsabilità diretta degli amministratori e dei funzionari dell’ente pubblico ha natura contrattuale e come tale soggiace al termine lungo di prescrizione dcennale (Corte di Cassazione n.16756/22); di guisa che al momento dell’instaurazione del presente giudizio (11.01.2019), questo non era ancora interamente decorso. Del tutto priva di ogni fondamento deve, inoltre, ritenersi anche l’azione di indebito arricchimento proposta in via subordinata dagli amministratori chiamati in causa nei confronti del *** e della *** ai sensi dell’art. 2041 cc. Come già osservato in conseguenza dell’assunzione di una responsbailità diretta da parte del funzionario e dell’amministratore che abbia consentito la prestazione in violazione di legge si verifica una cesura del rapporto di immedesimazione organica tra il funzionario e l’Ente pubblico. In altri termini, ai fini sia della controprestazione che per ogni altro effetto di legge si realizza il reale incontro di volontà tra il solo privato contraente, il quale nell’accettare di eseguire l’incarico conferitogli contra legem non può ignorare che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l’amministratore tale da assumere, quindi, volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile, e il funzionario o amministratore che, nell’attribuirlo o nel consentirlo, accetta, per converso, la propria responsabilità (Cass., SS.UU., 26 maggio 2015, n. 10798; nel medesimo senso, successivamente, Cass., sez. VI, 30 ottobre 2015, n. 22182; Cass., sez. I, sent. 4 gennaio 2017, n. 80; ex plurimis Cass., 21 settembre 2015, n. 18567; Cass., 30 gennaio 2013, n. 24478; Cass., 27 marzo 2008, n. 7966). Consegue che non residua in capo agli amministratori e ai funzionari responsabili alcun’altra azione nei confronti dell’ente pubblico. La Suprema Corte nelle richiamate pronunce ha precisato come l’assenza di qualsiasi vincolo contrattuale e di una previsione di spesa rende la prestazione comunque resa dal fornitore assolutamente avulsa dal paradigma sopra evidenziato, e non può in alcun modo, essendo prevista la responsabilità del funzionario o dell’amministratore che la consentì, rendere predicabile l’esperimento dell’azione di indebito arricchimento nei confronti del ***. In ogni caso, si osserva che gli amministratori non hanno in alcun modo dimostrato che il *** e/o *** abbiano tratto un effettivo vantaggio dall’opera prestata dall’Impresa opposta, non essendo sufficiente a tal fine affermare che l’*** ha consegnato al *** l’elaborato relativo alla progettazione del sistema di smaltimento delle acque reflue prodotte dalle opere costruite per la realizzazione del passante ferroviario nel ***. Gli amminsitratori avrebbero, invero, dovuto dimostrare che il *** per un verso si fosse avvalso della detta progettazione realizzando il sistema di smaltimento delle acque così come progettato dall’*** e che *** per altro abbia tratto a sua volta beneficio da tale progettazione nella realizzazione delle opere ferroviarie; circostanze queste soltanto labialmente affermate ma non dimostrate. Consegue che il d.i. emesso nei confronti del *** deve essere annullato, mentre gli amministratori e i funzionari devono ritenersi gli unici responsabili delle conseguenze derivanti e quindi vanno condannati in solido al pagamento della somma complessiva di euro *** oltre interessi di cui al Dlgs 231/02 a decorrere dalla data della prima richiesta di pagamento del 07.07.2014 e fino al soddisfo. Infine, tenuto conto dell’esito della lite le spese sostenute dal *** opponente vanno poste a carico dell’*** opposta, mentre i terzi chiamati in causa vanno condannati a rifondere all’impresa le spese da questa sostenute in conseguenza della loro chiamata in causa e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: Annulla il d.i. n.***, emesso dal Tribunale di Palermo il 22.11.2018. ***, ***, *** e *** e *** in solido al pagamento, in favore della ***, della somma di euro *** oltre interessi di cui al Dlgs 231/02 a decorrere dal 07.07.2014 e fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva. Condanna la *** al pagamento in favore del *** delle spese di lite che liquida in complessivi euro *** di cui euro *** per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Condanna ***, ***, *** e *** e *** in solido al pagamento, in favore della *** delle spese di lite, che liquida in complessivi euro *** di cui euro *** per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge. Così deciso a Palermo, in data 24/04/2023. Il Giudice        

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