Mantenimento figli maggiorenni non dovuto. Quali casi
Si riporta una interessantissima sentenza della Corte d'Appello di Palermo ottenuta dallo Studio, che conferma l'orientamento ormai granitico della Corte di Cassazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio [...] riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. .../2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da ..., rappresentato e difeso dall’avv. ..., appellante contro ... Rappresentata e difesa dall’avv. CASTELLANA SALVATORE appellato e nei confronti del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario Conclusioni per l’appellante: “Che l’Eccellentissima Corte di Appello Adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia modificare nel senso indicato in epigrafe (e sotto riportato) l’impugnata sentenza, fissando l’udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica al resistente e valutando quindi la possibilità di accogliere le seguenti istanze in riforma della sentenza impugnata: In accoglimento del presente appello riformare la statuizione del Tribunale di primo grado in seduta Collegiale relativa alla Revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare. revoca dell’obbligo posto a carico del resistente del versamento a favore del figlio ... dell’assegno di mantenimento. In via principale : Tenuto conto delle convenzioni coniugali di cui in premessa ed in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado impugnata nella parte in cui revoca l’assegnazione della casa familiare disponendone per l’effetto l’assegnazione in favore della appellante. In accoglimento del secondo motivo riformare la sentenza impugnata nella parte in cui revoca dell’obbligo posto a carico del resistente del versamento a favore del figlio ... dell’assegno di mantenimento, disponendo, nel contempo, a carico dell’appellato l’obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma di €.... a titolo di mantenimento per il figlio ...con effetto retroattivo a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Nel merito - Statuire e dichiarare che, l’abitazione coniugale, sita ... resti assegnata alla Sig.ra ... dove ad oggi vive stabilmente con il figlio ... compresi i mobili e le suppellettili ivi esistenti; - Statuire e dichiarare che il sig. ... dovrà corrispondere a favore del figlio ... un assegno di mantenimento pari ad Euro ... con relativo aumento ISTAT annuale ; Disporre l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di prime cure nella causa di divorzio iscritta al R.G.N.... . Con vittoria di spese competenze ed onorari in ipotesi di opposizione di controparte di entrambi i gradi del giudizio” Conclusioni per l’appellata: “1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque rigettare nel merito l’appello proposto dalla Sig.ra ... in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati e ritenuti di diritto, confermando la sentenza di primo grado n. ... del Tribunale di Palermo. 2) Con vittoria di spese, compensi ed onorari oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge” Il P.G. ha chiesto il rigetto dell’appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. ..., il Tribunale di Palermo, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, contratto a ...; ha revocato l’obbligo a carico di ... di corrispondere un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne... in ragione della raggiunta autosufficienza economica dello stesso e l’assegnazione della casa coniugale a .... 2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l’appellante in epigrafe con ricorso depositato il..., articolato in due motivi, con cui ha lamentato l’erroneità della sentenza per avere il Tribunale revocato l’obbligo a carico di ... di corrispondere un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne ..., ritenendo quest’ultimo economicamente autosufficiente, nonché per avere revocato l’assegnazione a sé della casa coniugale. 3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell’avverso gravame depositata il giorno ..., si è costituito l’appellato. 4. Disposta la trattazione scritta dell’udienza di discussione già calendata per il giorno ..., le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L’appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono. 6. I due motivi di appello, in ragione della loro stretta connessione logica e giuridica, si prestano a una trattazione congiunta. In essi l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza per avere il Tribunale revocato l’obbligo a carico di ... di corrispondere un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne ..., ritenendo quest’ultimo economicamente autosufficiente, nonché per avere revocato l’assegnazione a sé della casa coniugale. Ha infatti dedotto l’appellante che nella convenzione di separazione consensuale, omologata con decreto del ..., era stato previsto che l’appellante avrebbe abitato nella casa coniugale insieme a ... fino al raggiungimento dell’indipendenza economica di questi con conseguente mutamento della propria residenza e che ... avrebbe corrisposto mensilmente l’importo di € ... per il mantenimento del figlio. Di tali accordi, ha sostenuto l’appellante, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto nella propria decisione, essendo consentito all’autonomia privata dei coniugi regolare gli assetti patrimoniali nell’ambito della crisi matrimoniale. Ha ulteriormente dedotto l’appellante che ..., contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non può ritenersi economicamente autosufficiente poiché i lavori che egli ha svolto sono stati saltuari, a termine o a chiamata e poiché la loro esigua retribuzione non gli ha consentito di raggiungere l’indipendenza economica. 7. Entrambi i motivi sono infondati. 8. Giova anzitutto premettere che l’art. 6, terzo comma, d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, dispone che, nell’ambito della negoziazione assistita in materia di separazione, l‘accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Appare ulteriormente opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità distingue tra contenuto essenziale e contenuto eventuale degli accordi di separazione consensuale (v. Cass. Civ. ord. n. 20034/2024). Il contenuto essenziale ha causa concreta nella separazione e si riferisce alle pattuizioni che soddisfano i doveri di solidarietà coniugale immediatamente successivi alla separazione, ossia quelle aventi ad oggetto il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare (ove ne ricorrano i presupposti); il contenuto eventuale, invece, è costituito dagli accordi conclusi in occasione della separazione, ossia quelli con i quali i coniugi risolvono le questioni derivanti dalla cessazione della comunione materiale e spirituale costituendo, modificando o estinguendo rapporti giuridici patrimoniali. La distinzione è di non poco rilievo, poiché incide sulla disciplina cui sono sottoposte le pattuizioni contenute nell’accordo di separazione consensuale. Quelle riguardanti il contenuto essenziale dell’accordo, infatti, sono modificabili e revocabili ai sensi dell’art. 473-bis 29 c.p.c. e sono destinate a venir meno, come ogni statuizione riguardante la separazione, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale disciplina il nuovo rapporto tra gli ex coniugi a seguito del divorzio; quelle riguardanti il contenuto eventuale, invece, hanno natura di veri e propri negozi giuridici spieganti effetti ai sensi dell’art. 1372 c.c. e, come tali, non possono essere revocati o modificati con la pronuncia di divorzio. 9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, le pattuizioni contenute nell’accordo di separazione consensuale delle quali l’appellante ha affermato la natura e l’efficacia negoziale riguardano il mantenimento del figlio – al tempo maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – e l’assegnazione della casa coniugale. Esse riguardano dunque il contenuto essenziale dell’accordo e, pertanto, vengono superate dalla pronuncia di divorzio, la quale disciplina i medesimi aspetti per la fase successiva allo scioglimento del matrimonio. 10. Una volta chiarito che il Tribunale, in sede di pronuncia di divorzio, ben poteva disporre in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalle parti con l’accordo di separazione consensuale, occorre valutare se esso si sia pronunciato correttamente con riguardo al contributo al mantenimento di ... e all’assegnazione della casa coniugale. Sul punto, appare opportuno premettere che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (ex plurimis, v. Cass. Civ. ord. n. 8630/2024). Appare altresì opportuno premettere che, alla luce del principio di autoresponsabilità dei soggetti, non è necessaria una prescrizione legislativa che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della c.d. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato; essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto), salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto; ed, anzi, può essere ritenuto egli tesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis, comma 4, c.c., di «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito (v. Cass. Civ. ord. n. 17183/2020). 11. Nel caso di specie, è pacifico che ..., il quale ha oggi ... anni, ha conseguito il diploma di ... (e dunque è in possesso di specifica formazione tecnica) senza proseguire gli studi e che ha svolto nel corso degli anni diversi lavori a chiamata o a tempo determinato, tra i quali quello alle dipendenze della ...(provato mediante la produzione del relativo contratto) e l’attuale impiego - che l’appellato, senza essere sul punto contestato, ha detto essere svolto alle dipendenza della società di .... -, così dimostrando la propria capacità lavorativa e di procurarsi un reddito. 12. In considerazione di ciò, dell’età di ... anni, della formazione tecnica che non è stata in alcun modo spesa o messa a frutto né ulteriormente coltivata e approfondita mediante percorsi di studio o formazione professionale, nonché del fatto che non è stata fornita la prova relativa all’incolpevolezza del mancato reperimento di un impiego dal quale ricavare adeguata retribuzione, deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha revocato l’obbligo a carico di ... di corrispondere in favore di ... un contributo per il mantenimento del figlio .... 13. Da tanto discende, quale necessaria conseguenza, la revoca dell’assegnazione della casa coniugale disposta in favore di .... A ciò non osta che la previsione dell’assegnazione della casa coniugale a ... fosse prevista nell’accordo di separazione consensuale fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica di ... con mutamento della residenza da parte – fatto, quest’ultimo, pacificamente non avvenuto -, poiché, come già si è detto a proposito del contributo al mantenimento, tale previsione riguarda il contenuto essenziale dell’accordo, motivo per cui è destinata a venir meno, come ogni statuizione riguardante la separazione, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale disciplina il nuovo rapporto tra gli ex coniugi a seguito del divorzio (v. Cass. Civ. ord. n. 20034/2024). Peraltro, per costante giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. Ciò in quanto la ratio di tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (v. Cass. Civ. ord. n. 3015/2018). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha revocato anche l’assegnazione della casa coniugale disposta in favore di ... 14. Le spese, visto l’art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell’appellante e si liquidano come in parte dispositiva. Deve infine darsi atto della sussistenza in capo all’appellante dei presupposti di cui all’art. 1, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, rigetta l’appello proposto da ... nei confronti di ... avverso la sentenza n. ..., pronunciata dal Tribunale di Palermo il .... Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € ... oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Dà atto della sussistenza in capo all’appellante dei presupposti di cui all’art. 1, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002. Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del ....

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