Somme per provvidenze assistenziali- previdenziali versate al de cuius. Eredi in buona fede non responsabili
Si riporta una bellissima pagina giurisprudenziale a mezzo della quale il Tribunale di Palermo ha statuito che le somme percepite in buona fede non sono ripetibili nè dal pensionato nè dal suo erede. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice ****, nella causa civile iscritta al N. ***** R.G.L. promossa DA ***, rappresentata e difesa dall’Avv. CASTELLANA SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico
  • ricorrente -
***, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'***e dall’***, elettivamente domiciliato in *** ***
  • resistente -
A seguito dell’udienza sostituita con note scritte del 17.05.2023, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e la sola parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, S E N T E N Z A Completa di dispositivo e motivi della decisione:

D I S P O S I T I V O

La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente *** all’*** per indebiti pagamenti sulla pensione del proprio dante causa ***, cat. INVCIV n. ***, con particolare riferimento alla comunicazione *** di indebito per € 7.063,33, datata 01.09.2022, relativa al periodo dal 1.01.2018 al 30.11.2019. Condanna l’*** alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi **** per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore Avv. CASTELLANA SALVATORE, antistatario.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 22.02.2023, parte ricorrente convenne in giudizio l’***, chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto in relazione alla nota datata 01.09.2022, con la quale la *** di Palermo comunicò che per il periodo da Gennaio 2018 a Novembre 2019, sulla pensione cat. INVCIV n. ***, intestata al proprio dante causa ***, eliminata per decesso del titolare, sarebbe stata corrisposta “indebitamente” la somma di € 7.063,33, per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di pensione in misura superiore a quella spettante”. Avverso detta nota di indebito, parte ricorrente propose ricorso al Comitato Provinciale *** che, con provvedimento successivo, lo respinse. Parte ricorrente dedusse che non era stato indicato dall’ Istituto il motivo dell’indebito e che nessuna comunicazione era stata, tempestivamente, ricevuta dal dante causa della ricorrente della rettifica delle prestazioni sulla scorta dei redditi regolarmente dichiarati da quest’ultimo; dedusse, altresì, che l’indebito – anche ove si fosse verificato - sarebbe in ogni caso irripetibile dall’erede, odierna ricorrente, attesa la buona fede propria e del proprio dante causa nella percezione di una prestazione assistenziale, che sarebbe stata rettificata nel periodo 20182019 senza darne alcuna comunicazione al titolare, pretendendo poi di ripeterla dall’erede – che non aveva così modo di verificarne la sussistenza né la misura - solo dopo circa quattro anni. Chiese, pertanto: “- In accoglimento del presente ricorso, per le motivazioni di cui sopra, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra *** all’*** relativamente all’accertamento del 01.09.2022 di somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. *** dal sig. ***; - In subordine, accertare e dichiarare le eventuali somme correttamente spettanti per diritto all’***; - In ogni caso, anche tenuto conto del contegno serbato da controparte, con vittoria di spese ed onorari dell’intero procedimento, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore dello scrivente procuratore perché anticipatario.”. Instaurato il contraddittorio, si costituì in giudizio la parte convenuta ***, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiese il rigetto. Dedusse l’ Istituto: “ L’indebito oggetto di causa è relativo al periodo compreso tra gennaio 2018 e novembre 2019, è emerso da ricostituzione centralizzata dell’assegno mensile di assistenza INVCIV fascia 34 n. 07167168 di cui era titolare il sig. ***, de cuius dell’odierna ricorrente. Il debito è emerso a causa del possesso da parte del debitore originario di redditi da terreni e fabbricati che hanno determinato il superamento dei limiti reddituali normativamente individuati per mantenere il diritto alla prestazione nel periodo interessato. I redditi rilevanti, sono quelli percepiti negli anni 2017 e 2018, giusti i criteri di verifica di cui alla l.n.122/2010. Ai fini della verifica del diritto e della misura della prestazione di cui si tratta, si considerano i redditi presenti nel Casellario delle pensioni e gli altri redditi percepiti dall’utente. …L’indebito oggetto di causa è connesso ad una prestazione assistenziale e, pertanto, l’*** verifica periodicamente la permanenza dei requisiti reddituali per il diritto/la misura delle prestazioni già erogate. … Per quel che attiene la contestata non ripetibilità delle somme, deve rilevarsi che nel caso di specie trattandosi di prestazione suscettibile di adeguamento costante in corrispondenza della complessiva situazione reddituale dell’avente titolo, è di tutta evidenza che la liquidazione non può mai assumere carattere di definitività, soggetta com’è alla periodica revisione al variare di redditi.”. Concluse l’ Istituto: “rigettare in ricorso perché infondato, confermando la debenze delle somme oggetto di causa a carico della ricorrente. - vinte le spese e i compensi di giudizio.”. La parte ricorrente, depositò note per l’udienza di prima comparizione, sostituita con note scritte, a seguito della quale la causa – matura per la decisione – viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi. Il ricorso è fondato e va accolto. Nella specie, l’*** non ha mai comunicato, né al pensionato né alla sua erede, odierna ricorrente, le ragioni per le quali i suoi redditi, regolarmente denunciati, per l’anno 2017 avrebbero fatto venir meno il suo diritto alla prestazione assistenziale in oggetto, così violando il suo diritto di difesa. L’***, che deduce essersi verificato un indebito, deve comunicare alla parte privata e, successivamente, dimostrare in giudizio per quali precise ragioni si sarebbe verificato il mutamento del titolo del credito della medesima, dando luogo a un indebito pagamento in suo favore, ciò che l’*** non ha fatto. La ricorrente, erede del pensionato, assume che – in ogni caso - doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistito poteva opporre all'ente erogatore della pensione, indebitamente percepita, l’irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento e di comunicazione della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. In detta ipotesi, deve ritenersi che vada esclusa l'applicabilità dell'art 2033 cc individuando, invece, come criterio quello contenute nelle disposizioni della L.
  1. 29/1977 e della L n 291/1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato ed ora, a distanza di sei anni richieste all’erede ricorrente.
La Suprema Corte ha evidenziato (cfr Cass 28771/2018) che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”. La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art. 3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994). La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018 ha affermato che  “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c.i avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". 3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussisti un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). …”. Ritiene la Giudicante di dover condividere le ragioni espresse dalla Corte Suprema nella appena citata pronuncia, giacché il principio dell’affidamento è immanente nel sistema positivo, è posto alla base della sopra citata disciplina specifica dell’indebito assistenziale e, più in generale, dei principi fondamentali dell’Unione, come recentissimamente affermato dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Casarin c. Italia, 11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13. La Corte Europea, in particolare, in tema di indebito pagamento da parte di una P.A., ha ritenuto che in linea generale la buona fede del precettore ne determini l’irripetibilità. Il principio affermato dalla Corte è il seguente: “Non è ripetibile l’emolumento -avente carattere retributivo non occasionale corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, in quanto tale ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo le somme indebitamente corrisposte) comporterebbe la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione.”. La Corte ha, infatti, ritenuto non proporzionato l’intervento pur legittimo della P.A. – in specie l’*** – nella sfera privata del cittadino (ritenuta proprietà) nell’ipotesi in cui abbia ingenerato nel medesimo un incolpevole affidamento, rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l’insorgere del diritto dell’Istituto alla restituzione e la richiesta fatta al privato. Nella specifica fattispecie dell’indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe il “dolo comprovato dell’accipiens” atto a far venir meno l’affidamento dell’accipiens stesso: “…L’art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall’***, si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente; tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l’affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l’erogazione ed accerta l’indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. Per quanto concerne poi l’esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell’affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell’accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l’incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio; trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell’ipotesi in cui l’accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall’*** al quale già l’art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.  Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall’art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l’Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all’*** in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d’ufficio dall’*** in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall’art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l’istituzione presso l’*** del ” Casellario dell’Assistenza” “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all’*** soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all’Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all’*** la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall’Amministrazione. La norma (che ha modificato l’articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. L’obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all’***. Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell’indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall’*** e che quindi esso l’Istituto già conosce. In questa ipotesi l’affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l’*** della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell’indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un’omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l’*** conosce o ha l’onere di conoscere. Inoltre come già detto, l’art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l’istituzione presso l’*** del “Casellario dell’Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.… ….Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l’indebito dovendosi tutelare l’affidamento dell’accipiens, non potendosi applicare l’art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’*** già conosce o ha l’onere di conoscere…” (Cass. Lav., Ordinanza N. 12608/20). Nella specie, quindi, in ogni caso le somme richieste non sono ripetibili, atteso che sono relative al periodo precedente la stessa comunicazione di indebito fatta al pensionato nel novembre 2019, prodotta dall’***, della quale viene peraltro contestata la ricezione (plico restituito per compiuta giacenza senza che risulti sottoscritta dall’ufficiale postale la dichiarazione di avere lasciato avviso), in assenza di prova del dolo del dante causa dell’odierna ricorrente. Ed invero, lo stesso Istituto ha prodotto a riprova dei redditi del pensionato le dichiarazioni reddituali dallo stesso presentate all’Amministrazione finanziaria, come detto, conoscibili dall’*** ed in relazione alle quali nessun obbligo aveva il dante causa della ricorrente di comunicazione diretta all’Istituto, con la conseguenza dell’assenza a suo carico di qualsiasi obbligo di restituzione, come ritenuto dalla Suprema Corte. Le somme sono state percepite in buona fede, come non contestato dall’***, con la conseguenza che esse non sono, in ogni caso, ripetibili né dal pensionato né dalla sua erede. Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, ivi liquidate e distratte, che seguono la soccombenza dell’***. P.Q.M. come sopra. Così deciso in Palermo, il 13/06/2023 - a seguito dell’udienza sostituita con note scritte del 17.05.2023.                                                                                                       La Giudice ****      

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