Si riporta una bellissima pagina giurisprudenziale a mezzo della quale il Tribunale di Palermo ha statuito che le somme percepite in buona fede non sono ripetibili nè dal pensionato nè dal suo erede.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice ****, nella causa civile iscritta al N. ***** R.G.L. promossa
DA
***, rappresentata e difesa dall’Avv. CASTELLANA SALVATORE ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
- resistente -
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente *** all’*** per indebiti pagamenti sulla pensione del proprio dante causa ***, cat. INVCIV n. ***, con particolare riferimento alla comunicazione *** di indebito per € 7.063,33, datata 01.09.2022, relativa al periodo dal 1.01.2018 al 30.11.2019. Condanna l’*** alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi **** per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore Avv. CASTELLANA SALVATORE, antistatario.FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2023, parte ricorrente convenne in giudizio l’***, chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto in relazione alla nota datata 01.09.2022, con la quale la *** di Palermo comunicò che per il periodo da Gennaio 2018 a Novembre 2019, sulla pensione cat. INVCIV n. ***, intestata al proprio dante causa ***, eliminata per decesso del titolare, sarebbe stata corrisposta “indebitamente” la somma di € 7.063,33, per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di pensione in misura superiore a quella spettante”. Avverso detta nota di indebito, parte ricorrente propose ricorso al Comitato Provinciale *** che, con provvedimento successivo, lo respinse. Parte ricorrente dedusse che non era stato indicato dall’ Istituto il motivo dell’indebito e che nessuna comunicazione era stata, tempestivamente, ricevuta dal dante causa della ricorrente della rettifica delle prestazioni sulla scorta dei redditi regolarmente dichiarati da quest’ultimo; dedusse, altresì, che l’indebito – anche ove si fosse verificato - sarebbe in ogni caso irripetibile dall’erede, odierna ricorrente, attesa la buona fede propria e del proprio dante causa nella percezione di una prestazione assistenziale, che sarebbe stata rettificata nel periodo 20182019 senza darne alcuna comunicazione al titolare, pretendendo poi di ripeterla dall’erede – che non aveva così modo di verificarne la sussistenza né la misura - solo dopo circa quattro anni. Chiese, pertanto: “- In accoglimento del presente ricorso, per le motivazioni di cui sopra, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra *** all’*** relativamente all’accertamento del 01.09.2022 di somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. *** dal sig. ***; - In subordine, accertare e dichiarare le eventuali somme correttamente spettanti per diritto all’***; - In ogni caso, anche tenuto conto del contegno serbato da controparte, con vittoria di spese ed onorari dell’intero procedimento, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore dello scrivente procuratore perché anticipatario.”. Instaurato il contraddittorio, si costituì in giudizio la parte convenuta ***, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiese il rigetto. Dedusse l’ Istituto: “ L’indebito oggetto di causa è relativo al periodo compreso tra gennaio 2018 e novembre 2019, è emerso da ricostituzione centralizzata dell’assegno mensile di assistenza INVCIV fascia 34 n. 07167168 di cui era titolare il sig. ***, de cuius dell’odierna ricorrente. Il debito è emerso a causa del possesso da parte del debitore originario di redditi da terreni e fabbricati che hanno determinato il superamento dei limiti reddituali normativamente individuati per mantenere il diritto alla prestazione nel periodo interessato. I redditi rilevanti, sono quelli percepiti negli anni 2017 e 2018, giusti i criteri di verifica di cui alla l.n.122/2010. Ai fini della verifica del diritto e della misura della prestazione di cui si tratta, si considerano i redditi presenti nel Casellario delle pensioni e gli altri redditi percepiti dall’utente. …L’indebito oggetto di causa è connesso ad una prestazione assistenziale e, pertanto, l’*** verifica periodicamente la permanenza dei requisiti reddituali per il diritto/la misura delle prestazioni già erogate. … Per quel che attiene la contestata non ripetibilità delle somme, deve rilevarsi che nel caso di specie trattandosi di prestazione suscettibile di adeguamento costante in corrispondenza della complessiva situazione reddituale dell’avente titolo, è di tutta evidenza che la liquidazione non può mai assumere carattere di definitività, soggetta com’è alla periodica revisione al variare di redditi.”. Concluse l’ Istituto: “rigettare in ricorso perché infondato, confermando la debenze delle somme oggetto di causa a carico della ricorrente. - vinte le spese e i compensi di giudizio.”. La parte ricorrente, depositò note per l’udienza di prima comparizione, sostituita con note scritte, a seguito della quale la causa – matura per la decisione – viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi. Il ricorso è fondato e va accolto. Nella specie, l’*** non ha mai comunicato, né al pensionato né alla sua erede, odierna ricorrente, le ragioni per le quali i suoi redditi, regolarmente denunciati, per l’anno 2017 avrebbero fatto venir meno il suo diritto alla prestazione assistenziale in oggetto, così violando il suo diritto di difesa. L’***, che deduce essersi verificato un indebito, deve comunicare alla parte privata e, successivamente, dimostrare in giudizio per quali precise ragioni si sarebbe verificato il mutamento del titolo del credito della medesima, dando luogo a un indebito pagamento in suo favore, ciò che l’*** non ha fatto. La ricorrente, erede del pensionato, assume che – in ogni caso - doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistito poteva opporre all'ente erogatore della pensione, indebitamente percepita, l’irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento e di comunicazione della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento. In detta ipotesi, deve ritenersi che vada esclusa l'applicabilità dell'art 2033 cc individuando, invece, come criterio quello contenute nelle disposizioni della L.- 29/1977 e della L n 291/1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato ed ora, a distanza di sei anni richieste all’erede ricorrente.
