Opposizione avverso cartella di pagamento per sanzione amministrativa non regolarmente notificata
Si riporta di seguito una interessante sentenza del Giudice di Pace di Palermo che ha reso giustizia al cittadino che si è visto recapitare una cartella di pagamento per una sanzione amministrativa notificata a mezzo posta erroneamente "a mani del convivente" presso un indirizzo che non era più la residenza dello stesso da anni.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO Il giudice di pace, ***, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n*** del Ruolo Generale degli Affari Civili vertente T R A ***, elettivamente domiciliata in Via Giovanni Pacini n. 84, presso lo Studio dell’Avv. Salvatore Castellana, C.F. CSTSVT84S18G273I, che l a rappresenta e difende - ricorrente E COMUNE DI ***, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Commissario di P.M. *** - resistente E AGENZIA ***, in persona del leg.le rapp.te P.T. ***. - resistente contumace Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento n. *** notificata in data *** emessa dall’Agenzia ***, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di ***. Conclusioni per le parti come in atti Svolgimento del processo Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in data *** proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. *** notificata in data *** emessa dall’Agenzia *** in forza di sanzioni amministrative irrogate con verbale di violazione al codice della strada n***, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di ***. La ricorrente, a sostegno della proposta opposizione, eccepiva, quale primo motivo di gravame, la mancata notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada posto a base dell’impugnata cartella. Deduceva, altresì, l'omessa notifica del verbale di contestazione entro i limiti temporali di legge. Lamentava, infine, la violazione del diritto di difesa. A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, l’Amministrazione opposta provvedeva a depositare gli atti relativi al procedimento sanzionatorio, con memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto della opposizione. Rimaneva contumace l’Agenzia ***. All’udienza del ***, la ricorrente insisteva nell’accoglimento del ricorso, l’Amministrazione opposta insisteva per il rigetto della opposizione, ed il giudice decideva la causa come da dispositivo con contestuale motivazione di cui veniva data lettura in udienza. Motivi della decisione La proposta opposizione risulta meritevole di accoglimento. Va, detto, innazitutto, come dalla documentazione versata in atti a cura dell’Amministrazione opposta, risulta che il verbale n. *** (N. cronologico ***) del *** posto a base dell’opposta cartella di pagamento venne notificato, nel rispetto dei termini di legge, a norma dell’art. 149 c.p.c in data *** con consegna a mani di familiare convivente con la destinataria. Pur tuttavia, dal certificato storico di residenza versato in atti a cura del ricorrente, risulta che la odierna opponente al momento della notifica   del verbale posto a base della cartella di pagamento impugnata, ***, non risiedeva più presso l’indirizzo ove venne consegnato l’atto a mani di familiare, ovvero in ***,***, essendosi trasferita dapprima a *** e successivamente in data ***. Può, pertanto, ragionevolmente presumersi che la ricorrente non ebbe mai contezza del verbale in esame. Alla luce, quindi, dell’art. 6 DL 150/2011 secondo cui il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell’opponente, una pronuncia di annullamento dell’opposta cartella di pagamento si impone quale corretta definizione del caso in esame. In considerazione del motivo di accoglimento dell’opposizione e, comunque, dell’operato dell’Amministrazione che diede impulso al recupero coattivo della sanzione in presenza di un atto verosimilmente notificato in maniera corretta, si ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio. P.Q. M. in accoglimento dell’opposizione proposta da ***, annulla la cartella di pagamento n. *** emessa dall’Agenzia *** in forza di sanzioni amministrative irrogate con verbale di violazione al codice della strada n.***, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di ***; compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Palermo il 16 Settembre 2026. Il giudice di pace ***

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