Indebito assistenziale sottratto alla disciplina codicistica ex art. 2033 c.c.
Si riporta una interessantissima Sentenza pubblicata nel marzo del 2022 dal Tribunale di Palermo in materia di indebita prestazione erogata dall’INPS ed irripetibilità della prestazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. ***** R.G.L. promossa da *******, rappresentato e difeso, dall'Avv. Salvatore Castellana presso il cui studio in Palermo, via Giovanni Pacini n. 84 è elettivamente domiciliata - ricorrente - CONTRO INPS (C.F.: 80078750587) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma -resistente - Avente ad oggetto: opposizione a D.I. - recupero indebito. All’udienza del 25.02.2022, tenutasi nelle forme di cui all’art. 221 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 (trattazione scritta) ha pronunciato la seguente SENTENZA Mediante deposito del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione DISPOSITIVO Dichiara la contumacia dell’Inps; Accoglie l’opposizione e revoca il D.I. n*** reso dal Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro il ***; Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente ****. FATTO E DIRITTO Preliminarmente questo giudicante rappresenta che in ossequio al disposto dell’art. 221 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 la causa de qua, per la quale è stata fissata l’udienza di discussione di oggi, si è svolta con trattazione scritta; pertanto sulle conclusioni rassegnate dall’opponente nelle note scritte, pone la causa in decisione. * * * Con ricorso depositato in data ++++, il proponente opponeva il D.I. n+++++ reso dal GL del Tribunale di Palermo il 27.01.2021 chiedendo di “annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. ++++ emesso dal Tribunale di Palermo nell’ambito del procedimento recante R.G. n+++++ in quanto infondato in fatto ed in diritto; accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. ***** all’INPS relativamente all’indennità di disoccupazione cat. NASpI n. ***** e per i trattamenti di famiglia cat. AF n****; in subordine, accertare e dichiarare che le uniche somme percepite dal ***** per indennità di disoccupazione cat. NASpI n. 2*** e per i trattamenti di famiglia cat. **** sono pari ad *** o quella maggiore o minore cifra che sarà accertata in corso di causa e che l’INPS ha diritto al rimborso esclusivamente delle predette somme. L’INPS, regolarmente evocato il giudizio non si costituiva. Si dichiara pertanto la contumacia. La causa, istruita con i documenti prodotti ed acquisito il fascicolo del monitorio, viene posta in decisione. * Il ricorso è fondato. Il ricorrente, lavoratore del settore ******, avendo rimodulato il proprio contratto di lavoro da full-time a part-time, allegava di avere avanzato domanda di disoccupazione NASpI che era stata accolta dall’INPS con provvedimento comunicato il *****. Da verifiche successivamente fatte, appreso che non aveva diritto all’indennità, formulava istanza di revoca della domanda chiedendo all’INPS di chiudere la NASpI. L’istituto tuttavia cominciava ad erogare l’indennità a nulla valendo l’ulteriore richiesta di chiusura. Solo a seguito del blocco operato dalla Banca presso la quale venivano accreditate le somme, riusciva ad evitare il bonifico di ulteriori mensilità. Le somme accreditate per il periodo ammontano ad € 6*****. L’Inps con comunicazione del **** contestava l’indebito e chiedeva la restituzione della somma di € ****. Il ricorso amministrativo rimaneva privo di riscontro ed anzi veniva notificato decreto ingiuntivo. Di qui l’opposizione. * * * Deve darsi atto che il ricorrente ha inoltrato la domanda in assoluta buona fede e, resosi conto di non avere diritto all’indennità di disoccupazione, si è adoperato per evitare che le somme originariamente richieste entrassero nel suo patrimonio. Ciò posto l’INPS ha sicuramente erogato somme non dovute ma attesa la natura assistenziale dell’indennità di disoccupazione nonché l’assoluta buona fede del percettore deve trovare applicazione nel caso di specie il principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell’indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell’art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.” (Cass. 2020 n. 13223). Nel caso di specie l’INPS, rimasta contumace, nulla ha allegato. Deve pertanto ritenersi l’erogazione frutto di errore attribuibile esclusivamente all’INPS e tenuto conto della buona fede e del comportamento trasparente del ricorrente, deve escludersi la ripetizione. Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate. P.Q.M. Come in epigrafe. Così deciso in Palermo 25.02.2022

Rispondi