Si riporta una interessantissima sentenza della Corte d'Appello di Palermo in materia di notificazioni
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed
assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n***** R.G.L. promossa in grado di appello
d a
******.
- APPELLANTE -
contro
****, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Castellana, presso il cui
studio è elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Giovanni Pacini n.84; *****
- APPELLATA -
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato *****.
- APPELLATO -
Oggetto: retribuzione.
I procuratori delle parti hanno ritualmente depositato le note di trattazione scritta per
l’udienza del 27 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 18/20, convertito nella
legge n. 27/2020 come modificato dall’art. 221 legge n. 77 del 2020 (e
successivamente integrato dall’art.7 DL n.105/2021 che ne ha disposto la proroga al
31/12/2022), insistendo nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.
In Fatto
Con ricorso depositato **** ha interposto gravame avverso la
sentenza n.******, con la quale era stata condannata al
pagamento in favore di ****** della somma di €**** - oltre accessori e spese
di lite - a titolo di differenze retributive scaturite dal rapporto di lavoro subordinato di
collaborazione domestica intercorso fra le parti dal ****** senza alcuna regolarizzazione.
Lamenta l’appellante la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di
prime cure, svoltosi pertanto nella sua involontaria contumacia, perché illegittimamente
effettuata, ai sensi dell’art.140 c.p.c., presso un indirizzo ********
diverso da quello di sua effettiva residenza (domicilio e dimora) all’epoca ******, come da certificato storico di residenza all’uopo prodotto.
Si duole altresì dell’irregolare notifica dell’ordinanza ammissiva del proprio
interrogatorio formale, alla cui assunzione si era perciò inconsapevolmente sottratta,
perché anch’esso effettuata in ********, con consegna del piego nelle mani di un
soggetto ******** falsamente qualificatosi quale “convivente” della stessa
******, ********.
Denuncia ancora l’errata valutazione della prova non essendo a suo dire emersi, all’esito
delle generiche deposizioni dei testi escussi, sufficienti elementi a sostegno della
ricostruzione attorea in termini di esistenza, natura subordinata, durata e sviluppo
temporale del rapporto lavorativo in parola.
Sulla base di tale premesse domanda ******:
- in via principale, dichiararsi “la inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto
introduttivo del primo giudizio, con conseguente nullità del procedimento per
disintegrità del contraddittorio, mai ritualmente instaurato, mai dichiarata la
contumacia, e conseguente dichiarazione di nullità degli atti successivi e dell’intero
procedimento, nonché della sentenza impugnata, ex art.161 c.p.c. e rinvio al Giudice di
primo grado, ai sensi e per gli effetti dell’art.354 c.p.c.”;
- in subordine dichiarare “la nullità ex art.160 c.p.c. della notifica dell’ordinanza
dell’interrogatorio formale” e “per l’effetto … disporre la rimessione della causa al
primo giudice ex art.354 c.p.c., ai sensi degli artt.160, 161 e 102 c.p.c. per violazione
e/o falsa applicazione dell’art.292 c.p.c. …”;
- in subordine “trattenere e riformare la sentenza impugnata, integralmente o nelle parti
già indicate, perché emessa in violazione del principio dell’onere della prova, per errata
valutazione delle prove fornite in giudizio, violazione e/o falsa applicazione degli
artt.232, 244, 115 e 116 c.p.c. e per omessa, carente e/o contraddittoria motivazione
delle deduzione espresse dal Giudice a quo circa le risultanze istruttorie … per l’effetto
dichiarare non dimostrati i fatti allegati dalla parte appellata e pertanto rigettare le
istanze ex adverso formulate”;
- “in ogni caso ed in estremo subordine, riformare la sentenza quantomeno nella parte in cui ritiene provato il vincolo di subordinazione e di continuità …”.
Ha resistito in giudizio, con memoria del *****, eccependo, l’inammissibilità dell’appello per decadenza, la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e l’infondatezza nel merito delle avverse censure.
Acquisite informazioni presso il Comune di Palermo in merito alla notifica all’odierna appellante della sentenza di prime cure, depositate dalle parti note difensive, la causa, il 27 gennaio 2022, a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 83 dl n. 18/20, convertito nella legge n. 27/2020, modificato dall’art. 221 legge n. 77 del 2020 (e successivamente integrato dall’art.7 DL n.105/2021 che ne ha disposto la proroga al 31/12/2021), è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
In Diritto
Il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile.
Basti in proposito ricordare che:
- l’art.325 c.p.c. dispone che: “Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo … è di trenta giorni”;
- ai sensi del successivo art.326 c.p.c.: “I termini stabilisti dall’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza …”;
- i termini per l’impugnazione delle sentenze sono perentori e si inquadrano nell’istituto generale della decadenza, pertanto decorrono per il solo fatto materiale del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. S.U. 26.07.2006, n.17002);
- la notificazione della sentenza deve essere eseguita, per il combinato disposto degli artt. 170 e 285 c.p.c., al procuratore costituito della parte (Cass. S.U. 09.06.2006, n.13431; Cass. 01.04.2009, n.7962);
- la notifica alla parte personalmente è, invece, idonea a far decorrere il termine per impugnare la sentenza, esclusivamente qualora la parte non si sia ritualmente costituita in giudizio (Cass. S.U. 06.02.1998, n.1273) ovvero risulti contumace (Cass. 15.03.2006, n.5682);
- la prova della notificazione è data solo dalla relazione di notifica, ne deriva che la parte interessata ad eccepire l’inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine deve provare l’intervenuta notifica della sentenza e la data di essa, producendo a tal fine la prescritta relata;
- nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell’impugnazione si perfeziona, ai sensi dell’art.435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem (Cass. 12.03.2004, n.5150); - “Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte
personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo; ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve” (Cass. sent. n.29037/2018); - “In ipotesi di contumacia involontaria, la notifica della sentenza effettuata personalmente al convenuto contumace, in qualunque momento intervenuta, è idonea a far decorrere, dalla data della detta notifica, il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., laddove solo in caso di omessa notifica della sentenza opera il termine decadenziale lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite” (Cass. ord. n.1893/2019).
Applicando i superiori principi alla fattispecie di causa si osserva che:
- ****** non si è costituita innanzi al Tribunale di Palermo (a suo dire per l’erronea notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure) e nell’epigrafe della sentenza oggetto dell’odierno gravame è stata qualificata “resistente contumace”;
- ***** ha notificato la sentenza oggi impugnata personalmente a ********, ove l’ufficiale giudiziario, riscontrata l’impossibilità di consegnare il piego per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dall’art.139 c.p.c., provvedeva al perfezionamento della notifica ai sensi dell’art.140 c.p.c. (depositando la copia presso la casa del Comune, affiggendo avviso di deposito alle porte dell’abitazione del destinatario e dandogliene notizia con raccomandata con avviso di ricevimento);
- ********, come inequivocabilmente emerso dalle informazioni fornite dal Comune di Palermo (pervenute ***** ha ritirato in data ****** presso la casa comunale copia della notifica ex art.140 c.p.c. della sentenza esecutiva e del pedissequo atto di precetto;
- ******** ha impugnato la suddetta sentenza, mediante ricorso in appello depositato il ******** presso la cancelleria di questa Corte, allorquando era già decorso, ictu oculi, il termine decadenziale di trenta giorni cristallizzato nell’art.325 c.p.c. e decorrente nella fattispecie dal ******.
A non diversa conclusione possono indurre le ulteriori argomentazioni difensive illustrate dalla difesa della ********nelle note di trattazione scritta del ******
- questa Corte, nel richiedere le summenzionate informazioni all’ufficio comunale competente, non ha esercitato “poteri inquisitori … sostitutivi dell’onere probatorio incombente alla parte”, ma, in conformità ai poteri accertativi che il codice di rito assegna all’organo decidente nel processo del lavoro, ha cercato di dirimere il contrasto accertativo sorto per effetto di quanto inizialmente dichiarato dal medesimo difensore della debitrice (il quale, nell’istanza di visibilità del fascicolo telematico ********riferiva che la propria assistita aveva ritirato ************ presso la casa comunale del Comune di Palermo copia della notifica ex art.140 c.p.c. della sentenza esecutiva) e quanto dallo stesso dichiarato nelle note di trattazione scritta ********* (allorquando, espressamente disconoscendo ogni rilevanza alle predette affermazioni, perché “non ratificate dall’odierna appellante”, riscontrava che la ********* non era “affatto decaduta dal termine di impugnazione, non avendo mai avuto notificata la sentenza ed avendo avuto notizia del giudizio aliunde”);
- la prova della regolare notifica della propedeutica sentenza non è stata desunta “da diversa fonte”, ma da una lettura congiunta della prescritta relata (doc. 4 della produzione dell’appellata) - comprensiva dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario dell’adempimento di tutte le formalità richieste dall’art.140 c.p.c. e del connesso avviso di ricevimento con attestazione di mancato ritiro nei dieci giorni - e della certificazione proveniente dall’Ufficio “Casa Comunale” di Palermo;
- l’eccepita inesistenza della predetta notifica perché, a detta dell’appellante, effettuata presso un indirizzo sconosciuto è affermazione meramente labiale e comunque fondata su una circostanza (il rinvenimento presso l’indirizzo in parola, da parte dell’ufficiale giudiziario impegnato a notificare alla ******** un atto di pignoramento, “sul citofono esterno” di “altri nominativi e non quello indicato agli atti”) temporalmente collocabile, per stessa ammissione della istante, “due mesi dopo l’asserita notifica della Sentenza”;
- del tutto inconferente è il richiamo al “principio dell’effetto conservativo dell’appello”, non vertendosi nella fattispecie in un’ipotesi di “traslatio iudici di cui all’art.50 c.p.c.”, ma piuttosto in un caso di gravame inammissibile perché tardivamente depositato, quasi cinquanta giorni dalla scadenza dei termini di legge, in assenza di ogni deduzione giustificativa;
- assolutamente estranea alla sfera decisionale di questa Corte è qualsiasi statuizione in ordine all’eventuale “tempestiva … opposizione all’esecuzione nel giudizio di espropriazione”.
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame segue la condanna di ****** a rifondere all’appellata le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo e **********. La riscontrata carenza di ogni censura dell’appellante nei confronti dell’I.N.P.S. induce a compensare le spese del presente grado fra tali parti processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l’appello proposto da ******.
Condanna ******.
Compensa le spese fra la parte appellante e l’I.N.P.S..
Così deciso in Palermo il *****.
Il Consigliere relatore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
