Si riporta una interessantissima sentenza del TAR Sicilia- Sede di Palermo in merito alle immissioni sonore ed al regolamento in materia
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ****, proposto da
****, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Castellana, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il
suo studio sito in Palermo, p****;
contro
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ****, con domicilio eletto presso
l’ufficio legale del *****;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. ****, che dispone la chiusura per 5 giorni
dell'esercizio commerciale “***** - Corpo di Polizia Municipale e qualora necessario anche del Verbale di
sequestro amministrativo ex art. 13 della L. n. 689/81 ***;
della Deliberazione del Consiglio Comunale **** n. 435 del 5.11.2015 e
l'O.S. **** n. 328 dell’1.12.2015.
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune ****;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2018 il cons. Nicola Maisano e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 23 agosto 2017, e depositato il successivo 28 agosto,
il ricorrente ha impugnato i provvedimenti impugnati, articolando le censure di: I)
Violazione del principio di lealtà, correttezza e buona fede. Lesione del legittimo
affidamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, del
Regolamento approvato con D.C.C. di Palermo n. 435/2015. Illogicità e
irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione del Regolamento approvato con
D.C.C. di Palermo n. 435/2015 anche in combinato disposto con il D.P.C.M. del 14
novembre 1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’art. 97 Cost.
Eccesso di potere per mancanza di istruttoria e dei presupposi. Carenza di
istruttoria. Mancanza di motivazione. Violazione e falsa applicazione della L. n.
241/1990. II) Eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e
incoerenza manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 Cost. Violazione
e falsa applicazione della L. n. 689/81. Eccesso di potere per travisamento dei fatti
e dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del Regolamento approvato con
D.C.C. di Palermo n. 435/2015. Assoluta indeterminatezza della fattispecie ed
arbitrarietà. Eccesso di potere per straripamento. Eccesso di poter per erroneità dei
presupposti e travisamento dei fatti. Carenza di motivazione. Violazione del
principio di legalità. Sproporzione tra fatto e sanzione.
Sostiene il ricorrente che, poiché l’accertamento che ha dato luogo al
provvedimento sanzionatorio impugnato è iniziato prima dell’una della notte tra
*****, è errato fare riferimento ai limiti sonori
previsti per le emissioni sonore provocate dopo l’una di notte dei giorni prefestivi;
il rilevamento degli agenti che hanno effettuato la contestazione sarebbe inoltre
avvenuto senza l’utilizzo di strumenti di misurazione.
Il regolamento comunale impugnato sarebbe poi vago nella descrizione delle
fattispecie ritenute illecite, tale da lasciare eccessiva discrezionalità, se non
arbitrarietà, a chi rileva l’illecito; e la misura sanzionatoria della chiusura del locale
sarebbe prevista al di fuori dei limiti di legge che la disciplina.
Il Comune di **** si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva con
la quale ha controdedotto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti che verranno precisati.
In primo luogo deve essere precisato che deve essere ritenuta ammissibile anche
l’impugnazione degli atti regolamentari presupposti al provvedimento sanzionatorio
irrogato al ricorrente.
Costituisce infatti un principio giurisprudenziale consolidato la possibilità di
impugnare un atto regolamentare, non immediatamente lesivo, unitamente allo
specifico atto che ne ha fatto applicazione, seppur oltre i termini di impugnazione,
computati dalla pubblicazione dell’atto regolamentare.
Ciò precisato in via pregiudiziale, gli atti regolamentari impugnati resistono alle
censure articolate in ricorso.
Invero tali censure sono, almeno in parte, sovrapponibili a quelle articolate con il
ricorso R.G. n. 511/2016, proposto dinanzi a questo Tribunale e definito con la
sentenza n. 1346/2017, con la quale tali censure sono state specificatamente
analizzate e dichiarate infondate.
Il collegio condivide tale sentenza e rinvia espressamente alle sue articolate
argomentazioni in ragione delle quali sono quindi infondate le censure mosse
avverso gli atti regolamentari impugnati, nonché quelle che inficerebbero, in via
derivata, il concreto provvedimento sanzionatorio irrogato al ricorrente, secondo la
tesi da questi propugnata.
Con riguardo poi in particolare alla dedotta genericità dell’art. 6 del regolamento,
nella individuazione delle condotte illecite, ritiene il collegio che la censura
articolata nel presente ricorso non è fondata.
La norma richiamata potrà forse essere sovrabbondante e ripetitiva, ma sono chiari
il senso e i limiti di quanto ivi disposto: qualsiasi emissione sonora che si propaghi
all’esterno dei locali, ovunque venga posta la fonte di emissione, è vietata, oltre i
limiti di orario previsti; il fatto poi che tutte le condotte illecite indicate siano
sanzionate in modo eguale svuota di qualsiasi reale contenuto la censura di
possibile confusione tra le condotte sanzionate, articolata dal ricorrente.
Il collegio ritiene invece fondata l’autonoma censura proposta avverso il
provvedimento sanzionatorio, viziato per carenza d’istruttoria, in quanto la polizia
municipale, che ha rilevato l’illecito, non ha utilizzato alcuno strumento di
misurazione per rilevare il superamento dei limiti di immissione acustica consentiti
(cfr. T.A.R. n. 2036/2017).
Invero proprio con la sentenza di questa sezione n. 1346/2017, con la quale è stato
respinto il ricorso proposto avverso gli atti regolamentari impugnati anche nel
presente giudizio, si è precisato che le disposizioni regolamentari impugnate non
fossero generiche in quanto non potevano che ritenersi riferite al superamento dei
limiti di inquinamento acustico consentiti dalla normativa di settore.
Individuato il parametro normativo di riferimento per valutare l’eventuale condotta
illecita, al fine di poterne concretamente valutare la ricorrenza, è però necessario
che vengano effettuate precise misurazioni attraverso un’idonea strumentazione.
Si precisa che tale presupposto istruttorio è necessario per la rilevazione di qualsiasi
violazione, in quanto potranno essere dettati limiti più o meno restrittivi, a seconda
dei giorni e degli orari, ma anche al solo fine di rilevare che si è in presenza di
inquinamento acustico, e quindi che è stata superata la soglia di tollerabilità del
rumore ammesso - che, per quanto bassa, non può non esserci in qualsiasi
situazione - è necessario l’utilizzo di appositi strumenti tecnici di misurazione.
Risulta pertanto secondario stabilire quale sia l’esatto orario in cui sarebbe dovuta
avvenire tale misurazione - questione sulle quali le parti hanno diversamente
ricostruito i fatti per cui è causa - in quanto è pacifico che nella fattispecie in
questione nessuna misurazione è mai stata effettuata; circostanza che vizia
ineludibilmente il provvedimento sanzionatorio impugnato, per l’assenza di
un’adeguata attività istruttoria.
In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte e, per l’effetto, annullato il
D.D. n. 1709 del 25 luglio 2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in
parte e, per l’effetto, annulla il D.D****.
Condanna il comune di **** al pagamento delle spese di lite, comprensive di
onorari e spese anche generali, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi
€. *****, oltre rifusione del contributo unificato, IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
