Responsabilità del custode. Risarcimento del danno non patrimoniale
Di seguito una illuminante sentenza emessa dal Tribunale di Palermo relativa alla responsabilità del custode per i danni occorsi al fruitore del bene. Particolare attenzione viene prestata al risarcimento del danno non patrimoniale, nonchè viene analizzata il contratto con altro ente e la manleva.

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano Il  Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. ***, all‟esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente

S ENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *** R.G. vertente tra *** ( avv. Salvatore Castellana ) Attore e : ***, in persona del Sindaco pro tempore ( *** ) Convenuto ***, in persona del legale rappresentante pro tempore ( *** ) Terzo chiamato in causa  

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,

in persona del G.O.P. dr. ****, in funzione di Giudice monocratico ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande proposte da *** con atto di citazione notificato in data 17.05.19, così provvede:
  • condanna il ***, in persona del ***pro tempore, al pagamento in favore di *** della somma complessiva di € 18.687,78, oltre interessi e rivalutazione da calcolare come in parte motiva e oltre interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al dì dell‟effettiva corresponsione;
  • condanna il *** convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali ( da distrarsi in favore del difensore ex 93 c.p.c. ) che si liquidano *****, oltre oneri accessori come per legge; oltre le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti;
  • condanna *** in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il *** convenuto dal pagamento delle somme spettanti a *** per effetto della presente sentenza.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda  proposta da *** con atto di citazione notificato in data 3.04.18 integra richiesta di risarcimento per i danni che la stessa assume di aver subito in conseguenza di un sinistro occorsole in data 16.05.18 in questa ***. Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria attorea, muove –  anzitutto – dalla considerazione secondo cui, alla luce degli elementi probatori acquisiti, segnatamente delle dichiarazioni dei testi *** e *** ( che hanno riferito di aver assistito al sinistro ), deve ritenersi accertato che nella data suindicata ***, mentre transitava sul marciapiede di questa ***, cadeva in corrispondenza di un tratto dello stesso caratterizzato da un non percepibile dislivello, privo di segnalazione, riportando lesioni fisiche. Deve allora stabilirsi se – e per quale ragione – il suddetto evento è imputabile ad uno o a più di uno dei soggetti evocati in giudizio. Ora, la questione della responsabilità per la verificazione di eventi dannosi oggettivamente provocati, agli „utenti della strada‟, dalle anomalie ( appunto ) del manto stradale è – com‟è noto – oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale. La peculiarità della fattispecie che oggi è oggetto di delibazione ( fattispecie che, oltre all‟ente pubblico territoriale che è „proprietario‟ del tratto di strada su cui è avvenuto l‟incidente, vede coinvolto – sulla base di presupposti differenti – altro soggetto ) consente di informare a canoni di „sintesi‟ il richiamo alle posizioni che, sul punto della responsabilità della P.A. per eventi provocati dalle anomalie stradali, si sono con il tempo manifestate in giurisprudenza. Si sa, invero, che secondo l‟orientamento tradizionale della Suprema Corte la responsabilità della P.A. va esclusa, in relazione a simili eventi, se non consti che il sinistro sia stato provocato da un‟anomalia configurantesi con le caratteristiche dell‟ “insidia”: ché solo in tal caso l‟anomalia può essere imputata alla condotta della stessa P.A., sullo sfondo di una convinzione che fa essenzialmente leva sulla impossibilità di attivare strumenti di controllo delle condizioni generali delle strade – e dei beni demaniali in genere – atti ad evitare l‟insorgenza di situazioni di pericolo, impossibilità riconnessa all‟estensione di tali beni demaniali ed all‟uso continuo e generalizzato che ne fanno i cittadini ( e che inoltre muove, la convinzione, da considerazioni attinenti all‟esigenza di tutelare le prerogative di discrezionalità di cui gode la pubblica amministrazione nell‟esercizio della sua azione ). Al cospetto di siffatta impostazione – che finisce con l‟escludere l‟operatività della presunzione dettata dall‟art. 2051 c.c., residualmente riconducendo all‟alveo dell‟art. 2043 c.c. le ipotesi in cui ricorra il presupposto „in fatto‟ della “insidia” – nella giurisprudenza di legittimità si è pure ( ed invece ) affermata, più di una volta, ed ha anzi trovato ulteriore conforto nelle pronunce del febbraio e marzo 2006 (  Cass. civ. nn. 3651 e 5445 ) la tesi dell‟applicabilità, a fattispecie quali quelle di cui si discute, dell‟art. 2051 c.c., traendosene la conclusione che, una volta individuato il “custode” del bene demaniale, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno da essa cagionato deve dimostrare che esso si è verificato „per caso fortuito‟, una simile prova non potendosi semplicemente desumere dall‟assenza di prova relativa alla sussistenza di un‟“insidia”. Al “caso fortuito”, d‟altronde, va assimilato – nella prospettiva del superamento  ( integrale o anche solo parziale ) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato, in quanto anch‟esso “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ( come ben dicono Cass. civ. n. 4196/97, Cass. civ. n. 1332/94 ), ovvero – in presenza dell‟identico presupposto ( “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode ) – il fatto colposo commesso da soggetti terzi. Sullo sfondo di tali diverse impostazioni, anche questo Tribunale ha già sostenuto la tesi secondo la quale l‟affermazione della responsabilità del danneggiato, in luogo di ( o anche solo in concorso con ) quella del custode, non può muovere dalla mera constatazione dell‟assenza di prova che l‟anomalia fosse, al momento della verificazione del sinistro, di difficile „percepibilità‟ da parte dello stesso danneggiato e dunque costituisse quella che la giurisprudenza tradizionale chiama “insidia”. E ciò alla luce della considerazione che la presenza di una anomalia sul manto stradale non è circostanza “fisiologica” e quindi normalmente prevedibile da chi delle strade faccia uso, posto che è lecito attendersi – in una comunità mediamente civilizzata – che il suddetto manto stradale abbia un andamento ( almeno tendenzialmente ) regolare. Sicché, l‟obbligo di diligenza e di prudenza pure incombente su qualunque utente della strada – quello la cui violazione può far configurare gli estremi di una condotta colposa dell‟utente medesimo – non può reputarsi incondizionatamente esteso al costante monitoraggio dello stato dell‟asfalto stradale, tale da consentire il rilievo di ogni „patologia‟ che esso possa presentare, ma in cui detto utente ha la legittima aspettativa di non imbattersi. Con la conseguenza che non può a questi soggettivamente imputarsi l‟omessa rilevazione della „patologia‟, solo perché non fornisca la prova che essa fosse particolarmente „insidiosa‟. Orbene, nella specie, il *** è il soggetto proprietario del tratto di strada ove si è verificato il sinistro occorso a ***: proprietario, più in generale, di una rete stradale di assai rilevanti dimensioni, in relazione alla quale ha ritenuto di dover demandare ad altro soggetto quei compiti di vigilanza che in astratto – sull‟astratta circostanza della sussistenza del titolo proprietario, cioè – sarebbero ad esso *** ) intestati. Tale altro soggetto è oggi rappresentato da ***, evocato in giudizio dal *** che aveva appunto ad esso affidato prima della data del sinistro de quo, e specificamente in forza di apposito contratto di servizio, il servizio di manutenzione delle sedi stradali cittadine, spogliandosi dei compiti di sorveglianza e di manutenzione in astratto ad esso spettanti in quanto „P.A.‟ proprietaria della rete stradale, e provvedendo a demandarne il „concreto‟ espletamento a detta società. Ciò posto, non va dimenticato che, nell‟ottica dell‟art. 2051 c.c., “custode” della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l‟ “effettivo potere materiale” ( o “fisico”: è orientamento costante della Suprema Corte; v. ex multis Cass. Civ. n° 2301/95, Cass. Civ. n° 1332/94 ). Il “custode”, quindi, è quello che materialmente e concretamente si trovi ad esercitare – a mezzo degli strumenti allo scopo funzionali ed in virtù del rapporto che abbia instaurato con la “cosa” –  i poteri di controllo e di sorveglianza sulla cosa medesima. Ora, va osservato che nella specie l‟anomalia configurante una situazione di pericolo può essere ricondotta, come invero emerso dalle deposizioni testimoniali acquisite ( e come evincibile dalla documentazione fotografica prodotta e in cui i testi escussi hanno riconosciuto i luoghi teatro del sinistro ), alla presenza in questa *** di un tratto del marciapiede, sprovvisto di segnalazione, caratterizzato dalla presenza di un dislivello, non agevolmente percepibile dall‟utente della strada: trattasi di „patologia‟ attinente alla condizione del manufatto pedonale, rispetto alla quale, alla luce di quanto sinora esposto, andrebbe ritenuta la *** – all‟epoca del sinistro per cui è causa – già titolare di un potere di custodia sulla rete stradale della città di Palermo.       Detta società ha invero sostenuto come, in forza dell‟art. 11 del menzionato contratto di servizio e dell‟allegato B ( v. estratti prodotti in atti ), le limitazioni e le condizioni poste dalle previsioni ivi contenute in ordine al servizio di tutela e manutenzione della rete stradale comportino un evidente restringimento degli obblighi di custodia gravanti su ***. In particolare, secondo l‟art. 11 “La *** espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del *** aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte negli allegati tecnici ( Allegato B )” laddove è previsto che “la frequenza di passaggio necessaria per l’espletamento del servizio di monitoraggio sulle strade di maggior traffico sia di mesi 1, mentre sulle restanti di mesi 2; la frequenza di completamento del passaggio per l’espletamento del servizio di monitoraggio sulle superfici pedonali è determinato in mesi 6”; che “Il servizio sarà espletato sulla base di un elenco di strade e marciapiedi di proprietà comunale aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni che l’***consegnerà all’atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente”. Inoltre, l‟art. 11 prevede da un lato che “La ***  si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: - 400.000 mq/anno per sedi viarie in cb; - 30.000 mq/anno per sedi pedonali in cls o similari. Il programma di interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione”, dall‟altro che “In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni”. Dalle superiori previsioni emerge come l‟obbligo di custodia gravante su *** non risulti genericamente esteso all‟intera rete viaria e pedonale della città di Palermo e appaia connesso all‟espletamento dei programmati lavori di manutenzione e dei concordati passaggi periodici di controllo, di guisa che, a fronte della evocazione da parte del *** nel processo di detta società, con „chiamata di terzo‟, sul presupposto che ad essa fosse imputabile l‟evento dannoso del 16.05.18 occorso all‟odierna attrice, l‟ente convenuto avrebbe dovuto dedurre e provare, ma non lo ha fatto, che la sede stradale teatro del sinistro costituiva nella data suindicata oggetto di programmata attività contrattuale di manutenzione a cura della *** o di un preciso passaggio periodico di controllo da parte della stessa; né, d‟altro canto, è stata offerta dimostrazione che la società de qua avesse ricevuto tempestiva segnalazione da parte della P.M. in ordine alla presenza di un pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità. Alla luce delle superiori argomentazioni, deve ritenersi che *** abbia dimostrato di non essere responsabile dell‟evento per cui si controverte, valorizzando la circostanza che esso scaturì in realtà da elementi di fatto e circostanze non rientranti nell‟esercizio dei compiti di sorveglianza e manutenzione demandati dall‟ente comunale alla società medesima, bensì riconducibili nell‟alveo dei poteri – doveri di vigilanza spettanti al ***, quale proprietario della rete stradale. Tuttavia, alla luce della previsione di cui al comma 8 del citato art. 11,  la P.A. rimane “in ogni caso” sollevata e manlevata dalla *** da “ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall’Autorità Giudiziaria, ivi incluse quelle fondate sull’attribuzione di responsabilità al *** in qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina”: tanto ciò è vero che il successivo comma 9 pone a carico della *** la gestione di tutti i sinistri derivanti da anomalie presenti sulla sede stradale o pedonale. E dunque, la terminologia utilizzata dai contraenti e l'apposizione delle richiamate disposizioni consecutivamente ai commi suindicati – quali clausole di chiusura – non possono che far intendere che “in ogni caso” la società terza chiamata debba rispondere dei danni connessi alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini e alla presenza di insidie sul manto stradale. Acclarata nel caso di specie, per le motivazioni suesposte, la responsabilità del *** in relazione all‟evento dannoso occorso all‟odierna attrice, gravava, dunque, su detto ente l‟onere di dimostrare, in presenza della materiale riconducibilità sopra individuata, l‟imputabilità di siffatti eventi a quello che si è definito “atto di impulso causale” estraneo alla sfera di controllo del custode, e quindi la loro imputabilità al “caso fortuito”, al fatto colposo dello stesso danneggiato ovvero, ancora, al fatto colposo di soggetti terzi. Il *** ha, invero, sostenuto che la ***, nel percorrere il tratto pedonale interessato dal sinistro, non aveva osservato le comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero permesso di scorgere la presunta insidia, e conseguentemente, di evitare il verificarsi dell‟infortunio.             Questa è l‟allegazione sulla base della quale l‟ente nega di essere responsabile dell‟evento per cui si controverte: una allegazione, cioè, con cui si vuole valorizzare la circostanza che l‟evento occorso a *** scaturì in realtà da un „fatto‟ non dominabile nell‟esercizio dei poteridoveri di sorveglianza e manutenzione di cui il *** è pur sempre tributario. Ma di un simile „fatto‟ l‟ente avrebbe avuto l‟onere, alla luce di quanto premesso, di fornire idonea prova: onere che è rimasto sostanzialmente inadempiuto, di guisa il *** andrà condannato al ristoro dei danni ex adverso subiti e la *** dovrà tenerlo indenne in relazione a detta soccombenza. Per la liquidazione delle voci risarcitorie afferenti la persona dell‟attore si osserva come le lesioni abbiano provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dello stesso pari al 7% della totale, secondo la valutazione operata dal C.T.U., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono, pertanto, in questa sede; risultati che, alla luce della documentazione versata dalla danneggiata, danno pieno conto delle lesioni e dei postumi residuati ( “postumi di frattura scomposta del collo chirurgico dell’omero destro” ) ritenuti dall‟esperto compatibili con la dinamica prospettata. Vanno quindi liquidati ( utilizzando quali parametri di riferimento quelli indicati nelle tabelle di Milano, aggiornate al 2021, in attesa della elaborazione di una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, conformemente a quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civile,  del  7 giugno 2011 n. 12408 ) i seguenti importi già valutati all'attualità: € 8.433,00 per il danno biologico ( ora definito nella versione aggiornata delle suindicate tabelle come “danno dinamico – relazionale” ) ed € 2.109,00 per il danno morale ( inteso nella versione aggiornata delle tabelle quale voce autonoma di “danno da sofferenza soggettiva interiore” ), valori tabellari su cui operare un aumento del 15% al fine di adeguare la personalizzazione complessiva della liquidazione determinandosi così l‟importo di € 12.123,30; € 4.000,00 per l‟inabilità temporanea totale ( gg. 40 ) ed € 2.000,00 per l‟inabilità temporanea parziale ( gg. 40 al 50% ).       Risultano poi documentate e congrue, secondo condivisibile valutazione del C.T.U., le spese mediche in misura pari ad € 564,48, da rivalutarsi ad oggi con decorrenza dalla singola data di effettuazione ( v. produzione attorea in copia ). Conseguentemente, il complessivo danno derivante dalla somma delle superiori voci ammonta ad € 18.687,78 ( oltre rivalutazione limitatamente all‟importo di € 564,48 ). Su tale somma vanno poi conteggiati gli interessi compensativi secondo domanda che, stando all‟insegnamento della Suprema Corte, devono essere calcolati dal giorno dell‟insorgenza del credito, nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione. Nell‟effettuare detto calcolo bisognerà tenere presente che gli interessi si applicano, secondo il tasso legale vigente per i singoli periodi di riferimento, alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione con cadenza mensile alla stregua della variazione degli indici ISTAT; la decorrenza degli interessi va conteggiata: sull‟invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e non dall‟epoca dell‟incidente; sulla temporanea dal dì del fatto. La somma spettante a ***, al cui pagamento va condannato il ***, è, dunque, pari ad € 18.687,78, oltre interessi e rivalutazione da ponderare in base alle direttive di cui sopra; sono dovuti infine sulla somma totale così determinata e da determinare gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino al saldo. Per il principio della soccombenza, il *** convenuto dovrà rifondere all‟odierna attrice le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi ***** oltre oneri accessori come per legge; e oltre alle spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti. Infine, *** va condannata a tenere indenne il *** convenuto dal pagamento delle somme tutte spettanti a *** per effetto della presente sentenza. ■ Così deciso in Palermo alla udienza odierna dell‟8.06.2023. Il Giudice

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