Si riporta una interessantissima sentenza in materia di responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ****** del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
******** presso lo studio dell’avv. Salvatore Castellana, dal quale è *****presentato e difeso giusta procura speciale in calce all’atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
******
CONVENUTO
E
*** o alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il *****, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di ***** della somma di *** oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna il ****, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in ****, spese che liquida in complessivi **** per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, ed oltre altresì ++++;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del *** convenuto;
in accoglimento della domanda di manleva proposta dal **** contro la ****:
1) condanna **** a tenere indenne il *** di quanto lo stesso è tenuto a versare all’attore in forza della presente sentenza per capitale, interessi e spese;
2) condanna *** al pagamento in favore del **** delle spese di lite da quest’ultimo sostenute, che liquida in € ***** compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato il 7 giugno 2019, ***** ***** conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il *****, in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti, non patrimoniali (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo, morale, e da lucro cessante) e patrimoniali (danni materiali
da spese mediche e danni al motociclo), quantificati nella somma complessiva di € 9.470,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
Deduceva, infatti, che:
in data 19.01.2017 alle ore 20:00 circa in Palermo, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo ***** e percorreva, a velocità moderata, piazza Vittorio Emanuele Orlando – provenendo da via Papireto direzione via Goethe – perdeva il controllo del motociclo scivolando su una “chiazza di materiale oleoso nero, impercettibile a causa dell’orario, impattando violentemente con il fianco destro sul manto stradale”
a causa delle lesioni riportate veniva trasportato a mezzo autoambulanza del 118 presso il P.S. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone di Palermo, ove gli veniva diagnosticato “trauma policontusivo con frattura capitello dx da incidente stradale” con prognosi di 35 gg;
sul posto transitava una volante della Polizia di Stato che assisteva al sinistro e redigeva *****porto;
subiva danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 4%, un danno temporaneo da inabilità assoluta di giorni 1, da inabilità parziale al 75% di giorni 30, al 50% di giorni 15 e al 25% di gg.15, nonché un pregiudizio morale;
subiva, inoltre, un danno patrimoniale per i danni materiali al motociclo pari ad € 2.130,00.
Il *****, costituitosi, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dalle anomalie della rete stradale doveva ritenersi la ***** Risorse Ambiente Palermo s.p.a. (d’ora innanzi denominata soltanto *****), che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio; ciò in forza del contratto di servizio stipulato tra il Comune e la ***** il 6.08.2014, con cui
erano state affidate in via esclusiva alla predetta società la manutenzione e la sorveglianza delle strade cittadine e dei relativi manufatti.
Nel merito, deduceva, l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., l’infondatezza della domanda o comunque il concorso di colpa preponderante del danneggiato per non avere prestato attenzione nel percorrere la strada (“il sinistro sarebbe da imputare esclusivamente al comportamento negligente, imprudente e distratto del *****”).
Chiedeva, pertanto, in via graduata: differire l’udienza di prima comparizione e trattazione consentendo al ***** di chiamare in giudizio la R.A.P. s.p.a.; rigettare la domanda attorea o ridurla in applicazione dell’art.1227 c.c.; in ogni caso, condannare la ***** a tenere indenne il Comune delle somme che fosse stato condannato a pagare in favore dell’attore.
La *****, chiamata in giudizio, costituitasi, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e/o comunque la sua estraneità ai fatti di causa, chiedendo, in via preliminare, la sua immediata estromissione dal giudizio; assumeva altresì l’infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto e, in ogni caso, la ascrizione della responsabilità in capo al solo *****.
La causa, quindi, all’udienza odierna del 23 giugno 2022, dopo l’assunzione della prova testimoniale e l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti dopo la discussione orale.
Ciò premesso, la domanda è fondata.
In primo luogo, la fattispecie va inquadrata nell’ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
Ora, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un
motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l’esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto st*****pato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell’onere probatorio sancito dall’art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l’evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest’ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall’altro – che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D’altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell’esistenza di un fattore estraneo (che può essere *****presentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità,
un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall’art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un’interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l’applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell’incidente asserita dall’attore ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni del teste, **** (non parente ed indifferente), da ritenersi attendibile, in quanto la deposizione è coerente, scevre da contraddizioni e non smentita da altri elementi.
Invero, il teste ****, ha riferito quanto segue:
“ DR Il sinistro si è verificato di sera, ma non ricordo la data, né se era inverno, primavera o estate. Non sono trascorsi tanti anni ma non so collocare temporalmente l’evento;
DR Io stavo uscendo a piedi dopo essere salito con l’ascensore dal parcheggio APCOA sito in piazza V. E. Orlando dove ho un box;
DR ho visto un motociclista proveniente da Corso Olivuzza svoltare a sinistra verso piazza V.E. Orlando e dopo circa un metro poco prima dell’edicola perdere il controllo del mezzo scivolando a terra;
DR Mi sono avvicinato per prestargli soccorso e mi sono accorto che dove era scivolato con la moto c’era una chiazza d’olio;
DR A quel punto è transitata da lì una pattuglia della Polizia che si è fermata e ha chiamato il 118;” (vedi verbale di udienza del 28 ottobre 2021).
Ha precisato, altresì, che non vi fosse in loco alcuna segnalazione (“La chiazza d’olio non era segnalata o transennata. Non ricordo l’estensione della macchia né il colore: era sera”) e che la stessa si trovasse proprio al centro della carreggiata (“La chiazza d’olio copriva parte della carreggiata. La chiazza d’olio si trovava al centro della carreggiata”) ed, infine, che il centauro “procedeva a velocità moderata”.
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell’incidente asserita dall’attore ha trovato conferma anche nella relazione di servizio redatta dagli agenti di Polizia di Stato, allegata all’atto di citazione e, poi, a seguito delle contestazioni delle altre parti, alla memoria attorea ex art.183 sesto comma n.2 con il numero di protocollo della Polizia di Stato.
Nella predetta relazione, il **** ha precisato che “il richiedente indicava allo scrivente il punto esatto della caduta, ove si notava una macchia oscura sull’asfalto, di circa un paio di metri di lunghezza” ed altresì che “si constatava che strisciandogli sopra la suola della scarpa, la macchia era scivolosa, tuttavia lo scrivente non riusciva a stabilire se fosse una macchia di olio o nafta”.
Il verbale del pronto soccorso attesta, poi, l’arrivo del ***** in ambulanza lo stesso giorno del sinistro alle ore 21:38 e riporta nel quadro dell’anamnesi quanto segue: “riferisce di essere caduto con la moto causa macchia di olio in piazza Vittorio Emanuele Orlando riportando trauma contusivo spalla destra, gomito destro, polso destro, piede dx”. Infine reca, come diagnosi di uscita, “trauma policontusivo con frattura capitello radiale dx da incidente della strada”.
Infine, anche la riproduzione fotografica del luogo teatro del sinistro conferma la presenza di una lunga macchia nera sopra la quale giaceva il motociclo attoreo (vedi doc. 1 allegato alla memoria n.2).
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l’attore ha ottemperato all’onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell’evento di danno e della sua riconducibilità causale al bene di pertinenza dell’ente convenuto per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni.
Non è stata, di contro, provata dal convenuto l’integrazione del caso fortuito – idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo e, pertanto, ad escludere la responsabilità del custode –, onere che il convenuto avrebbe potuto assolvere con la prova di non avere potuto tempestivamente eliminare l’elemento esterno (macchia di olio) nonostante la sua efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Giova evidenziare al riguardo, in primo luogo, che dal *****porto dal *****porto della Polizia di Stato non emerge che la macchia d’olio fosse di recentissimo rilascio, non potendo ciò evincersi dalla mera constatazione che fosse scivolosa.
Inoltre, dalla deposizione del teste **** è emerso che la macchia di olio si trovava in una zona centralissima e molto trafficata della città Piazza V.E. Orlando, ove, tra l’altro, è sito il Tribunale di Palermo.
La macchia d’olio, per di più, era particolarmente insidiosa perché situata proprio al centro della carreggiata - “La chiazza d’olio copriva parte della carreggiata. La chiazza d’olio si trovava al centro della carreggiata” -ed era molto estesa ed in alcun modo segnalata.
Né, d’altro canto, il Comune, ha provato – come era suo onere - di non avere ricevuto alcuna segnalazione dagli utenti o da altri soggetti del versamento dell’olio sull’asfalto (elemento che avrebbe concorso ad integrare il caso fortuito unitamente ad altri elementi, ossia alla adozione di una attività di sorveglianza adeguata e della impossibilità di eliminare la macchia d’olio prima del sinistro).
Al riguardo è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – condivisa da questo giudice – “ L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo…” (in termini la massima di Cass. n. 9099/2012).
Inoltre, non è stato provato dal Comune un concorso di responsabilità del danneggiato in ordine alla causazione dell’evento ai fini della applicazione dell’art.1227, primo comma, c.c., richiamato dall’art.2056 c.c..
Invero, dalla deposizione testimoniale non è emerso che la macchia d’olio fosse evitabile dal motociclista con l’ordinaria diligenza, né che questi procedesse a velocità sostenuta; anzi sul punto il teste precisava che “il motociclista procedeva a velocità moderata”.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il ***** (quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l’attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio oltre al nesso causale - “la frattura del capitello radiale destra è compatibile con l’evento traumatico descritto”- ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, condivise da questo giudice -, che l’attore ha riportato nelle circostanze di tempo, modo e luogo descritte “postumi frattura capitello radiale destro (…) per il quale è stato eseguito un trattamento conservativo con applicazione di apparecchio gessato” (vedi pag. 2 e 3 della relazione di consulenza del dott. Silvano Maggio in atti).
Inoltre, il c.t.u. ha ritenuto equo valutare una inabilità temporanea parziale pari a giorni 30 giorni al 75%, 20 giorni al 50% nonché un danno di natura biologica pari, globalmente, al 4%.
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell’alveo del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. ed ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione,- che si condivide – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l’ammontare del danno viene calcolato in relazione all’età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento *****presentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l’anno 2021, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e
14402/2011), spetta a ***** *****, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 4% e dell’età del soggetto all’epoca del sinistro (25 anni compiuti), la somma complessiva di € 6.264,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno non patrimoniale” di € 1.423,53 (comprensivo dell’incremento per danno morale del 25%), da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (0,880) corrispondente all’età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere l’incremento per il danno morale previsto dalla Tabelle di Milano, in base alla allegazione e prova presuntiva della sofferenza determinata dal ricovero, dagli interventi subiti e dal lungo iter clinico.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U. si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 3.217,50 (€ 2.227,50 + € 990,00) per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari ad € 9.481,50 costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall’attore in conseguenza dell’incidente.
Deve, poi, essere riconosciuto al ***** il danno patrimoniale per i danni al motociclo che appare equo liquidare nella somma di euro 2.130,00 (pari alla fattura di cui all’allegato n.1 dell’atto di citazione, ritenuta congrua).
Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l’insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell’insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, *****portandole all’equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 19 gennaio 2017 assunta come data unica per il danno temporaneo e permanente, stante la brevità dell’intervallo della inabilità temporanea), e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla
data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l’adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l’ulteriore e diverso danno *****presentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l’equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz’altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 9.481,50 per danno non patrimoniale e da inabilità temporanea e da postumi permanenti), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 19 gennaio 2017 (€ 8.627,39), quindi il capitale devalutato di € 8.627,39 viene rivalutato dal 19 gennaio 2017 alla data di stima del danno al mezzo del 5 maggio 2018 (€ 8.748,17), con accantonamento degli interessi (€ 17,23), quindi sommato al danno al mezzo di € 2.130,00 e la sommatoria (€ 10.878,17) rivalutata dal 5 maggio 2018 ad oggi ( € 11.791,94) al contempo calcolando gli interessi maturati come sopra indicato (€ 176,66).
In conclusione, la somma spettante all’attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt’oggi, ascende ad € 11.985,83 (di cui € 193,89 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il ***** convenuto – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Passando all’esame della domanda di manleva proposta dal Comune contro la *****, questa appare fondata.
La responsabilità del fatto può ascriversi in capo alla società terza chiamata, quale affidataria del servizio di manutenzione delle strade comunali, nel *****porto interno (Comune/*****).
Infatti, la società *****, ai sensi dell’art.11, primo comma, del contratto di servizio, ha l’obbligo di espletare il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del Comune aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le modalità descritte nell’Allegato B.
Ora, l’allegato B del contratto, al punto B.1.2 - relativo al “servizio di emergenza- pronto intervento e volanti per il ripristino di inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità; ripristino guard-rail esistenti e collocazione di nuovi”-, prevede non solo che il servizio di emergenza debba essere reso con l’impiego di n. 7 squadre in servizio effettivo sulle 24 ore ed in tutti i giorni dell’anno, coordinate da appositi tecnici responsabili ma specifica anche che il servizio comprende l’“eliminazioni di macchie di olio e/o sostanze viscide”; ciò dimostra che tale incombenza era ricompresa tra quelle per le quali era valido ed operante l’obbligazione in capo alla ***** di curarne la manutenzione.
Inoltre, tale obbligazione non si riconnette soltanto a segnalazioni provenienti dalla Polizia Municipale ma anche a segnalazioni provenienti “dal Servizio aziendale di monitoraggio”, ossia interno alla stessa *****.
Per l’effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la ***** condannata a tenere indenne il Comune di quanto lo stesso sia tenuto a versare all’attore per capitale, interessi e spese.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite tra l’attore e il Comune convenuto, in applicazione del principio della soccombenza espresso dall’art.91 c.p.c., il Comune convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’Erario, stante l’ammissione dell’attore al gratuito patrocinio.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda accolta, dell’attività in concreto svolta e dei parametri contenuti nel DMG 55/2014 (attuativo dell’art. 13, sesto comma, L. 247/2012) senza applicazione della riduzione della metà ai sensi degli artt. 82 e 130 del T.U. n.115/2002 non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore ammesso al gratuito patrocinio e quanto in favore dell’Erario in sentenza (vedi da ultimo Cass. n.7560/2019).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del Comune convenuto.
Le spese di lite tra il Comune e la ***** seguono parimenti la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel DMG 55/2014, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell’attività in concreto svolta.
Palermo, 23 giugno 2022.
IL GIUDICE
Angela Notaro
