Sentenza pubblicata nel maggio 2022 che delinea i requisiti per l'urgenza ed indefettibilità dei lavori condominiali effettuati da un condomino e la possibilità di recupero pro quota dagli altri condomini.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ***** del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2018 R.G. posta in deliberazione e decisa in data
20.05.2022 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., all’esito della trattazione scritta
ex art. 221 comma 4 del D.L. 19.5.2020 n. 34, conv. con L. 17.7.2020 n. 77 e
D.L. n. 105 del 23.7.2021, avente ad oggetto “azione ex art. 1134 cod. civ.”
TRA
******* che la rappresenta e difende per procura ad litem
in atti,
ATTRICE
E
****** per procura ad litem in atti
CONVENUTO
E
****** elettivamente
domiciliata in Palermo via Giovanni Pacini n. 84, presso lo studio dell’ avv.
Salvatore Castellana (domicilio digitale: avv.salvatorecastellana@pec.it), che lo
rappresenta e difende per procura ad litem in atti,
CONVENUTA
*****
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora ****,
nella qualità di procuratore generale di ***** - proprietario delle
unità immobiliari siti ai ******- conveniva in giudizio avanti il Tribunale di
Palermo i signori ******, proprietari
rispettivamente delle unità immobiliari posti a piano terra e al primo piano
facenti parte del medesimo condominio, esponendo:
.- di avere eseguito nell’anno ***** - dopo che senza esito era rimasto l’invito in
tal senso rivolto agli altri condomini mediante racc. a.r. del ***** - dei
lavori indifferibili e urgenti di rifacimento del tetto condominiale sostenendo una spesa di ****, per eliminare le infiltrazioni di umidità che si erano
propagate dal tetto a falde condominiale, a suo dire in cattive condizioni, al
tetto dell’appartamento di sua proprietà *****;
.- di avere richiesto successivamente il rimborso agli altri condomini, che
tuttavia sia erano rifiutati di corrispondere la quota di rispettiva pertinenza che
in difetto di tabelle millesimali indicava in un quinto ciascuno.
Chiedeva, sulla base delle predette allegazioni, ex art. 1134 cod. civ., la
condanna dei convenuti al pagamento della somma di **** ciascuno.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta ****** eccepiva, in primo luogo, la sua estraneità ai fatti sia perché
aveva acquistato l’immobile successivamente a quando si sarebbero verificati i danni, sia perché al momento dell’acquisto le parti ebbero a prevedere che per i fatti pregressi causativi di danni avrebbero risposto gli alienanti. Nel merito,
contestava la domanda adducendo che i lavori erano privi dei caratteri della
indifferibilità e dell’urgenza a mente dell’art. 1134 cod. civ.
Con comparsa di risposta ***** si costituiva altresì ******, che parimenti eccepiva la sua estraneità ai fatti a suo dire verificatisi prima che acquistasse l’immobile da ******, che chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio per essere tenuta indenne da ogni eventuale condanna. Nel merito, contestava la domanda adducendo che i lavori erano privi dei caratteri della indifferibilità e dell’urgenza a mente dell’art. 1134 cod.
civ.
La signora ******, sebbene regolarmente convenuta in giudizio con atto di citazione per integrazione notificato il ****, non si
costituiva in giudizio.
La causa era istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti da ciascuna
delle parti, l’assunzione dei testi *****,
nonché l’espletamento di CTU ( ing. ****). Indi, all’udienza di
discussione del 20.05.2022, tenutasi secondo le modalità della trattazione
scritta, la causa - all’esito della camera di consiglio - era decisa.
2.- Merito della lite.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della terza chiamata signora *****, che non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica dell’atto di citazione per chiamata di terzo, avvenuta in data *****.
Sempre preliminarmente, giova premettere che l’art. 1134 cod. civ., in ordine alla
rilevanza delle spese anticipate dal singolo condomino che ha assunto la gestione delle
parti comuni, fissa criteri particolari in deroga al disposto dell’art. 1110 cod. civ., dettato
in tema di comunione. La disposizione, nel testo modificato dalla legge n. 220/2012,
prevede che il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza
autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che
si tratti di spese urgenti, ossia di spese che non possono essere rinviate senza che da ciò
ne derivi un danno per il condominio e senza che vi sia il tempo di avvertire
l’amministratore o gli altri condomini. La disposizione dunque subordina il rimborso al
presupposto oggettivo dell’urgenza della spesa e dell’omissione della cura che si
richiederebbe (trascuranza). In difetto dei predetti presupposti, la cui esistenza secondo i comuni principi sul riparto dell’onere della prova, deve essere provata dal condomino gestore (cfr. Cass. n. 27106/2021, Ord. in motiv.) non sorgerebbe il diritto alla
ripetizione in favore di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 9280/2018; Cass. n. 21015/2011;
Cass. sez. un. n. 2046/2006), ricorrendo piuttosto, secondo la più accreditata dottrina, un’ipotesi di obbligazione naturale.
Nel merito, richiamando il principio della ragione più liquida, ormai anche
costituzionalizzato (cfr. Cass. n. 23621/2011), e tenuto conto che pacificamente si verte in tema di condominio, appare opportuno evidenziare che la CTU
elaborata dall’ing. ****, le cui conclusioni si condividono perché
frutto di accurati accertamenti, immuni da vizi logico giuridici, non scalfite dalle
osservazioni formulate dalle parti, ha escluso che le spese oggetto di causa
rivestano i presupposti dell’urgenza, seppure ”.. i lavori eseguiti hanno
risolto le problematiche che affliggevano il condominio: rischio di crollo della
copertura e il propagarsi d’infiltrazioni d’acqua nelle strutture in legno di
sostegno della copertura e nel sottostante appartamento..[…].. e di indubbio
vantaggio in termini di risparmio che il condominio potrà conseguire qualora in
futuro si rendesse necessario operare sulla copertura, non richiedendosi la
collocazione di un ponteggio o l’uso di una gru a cestello….[..]. (così CTU pag.
****+.
Per effetto di quanto sopra, non sorgendo il diritto al rimborso la domanda
attorea deve essere respinta.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale,
essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc.
civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e
pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal
Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare
una conclusione di tipo diverso.
3.- Spese.
Si ritiene sussistano giustificato motivi per disporre la compensazione delle
spese di lite tra le parti costituite ad eccezione di quelle relative alla CTU che va
posta a carico di *****.
La compensazione è giustificata, in particolare, avuto riguardo alla circostanza
che, secondo il CTU, i lavori di cui si discute hanno risolto le problematiche
condominiali e hanno determinato un indubbio vantaggio per i condomini (cfr.
CTU pag. ****).
Nulla va disposto in punto spese processuali nei rapporti tra le parti costituite e
****** rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado
indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa le spese di lite tra *****, come rappresentato, e i
convenuti *****;
- pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, a carico di *******
- nulla per le spese tra ******* e le altre parti.
Palermo, li 20.5.2022
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
