Annullamento Provvedimento diniego per vincolo idrogeologico- PAI N.T.A. del P.R.G. e tavola del P.R.G
Si riporta una interessantissima Sentenza del TAR Sicilia- Sede di Palermo in materia relativa al vincolo idrogeologico- PAI R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2103 del 2019, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio sito in Palermo, ****; contro Comune di ****, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l*****; per l'annullamento - del Provvedimento di diniego n. *** Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica, Uff. Sportello Unico Edilizia, U.O. Titoli Edilizi ZTO A normate dalla scheda norma Netto Storico, notificato in data 09.07.2019 ex art. 140 c.p.c., con cui è stata rigettata l'Istanza - Prot. n. 131202 del13.02.2018 e successive integrazioni - di Permesso di Costruire in Sanatoria per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire nell'unita immobiliare sita in ***** al foglio n****, di proprietà dell'odierno ricorrente; - ove occorra dell'art. 3 comma a) delle N.T.A. del P.R.G. e tavola del P.R.G., in quanto non aggiornate secondo il Nuovo Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (F.Oreto P.Raisi), entrato in vigore con D.P.R.S. del 22.03.2007 e secondo quanto indicato nella Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia, Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Sicilia, pubblicata sulla G.U.R.S. N. 46 del 28 settembre 2007 Parte I, pag. 84; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio *****; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 il cons. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2019, e depositato il successivo 15 ottobre, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di: Violazione di legge - Eccesso di potere (difetto dei presupposti – carenza di istruttoria e di motivazione - violazione del giusto procedimento – arbitrarietà – irrazionalità e sviamento) - Violazione art. 3 e 97 della Costituzione. Sostiene il ricorrente che, a seguito dell’adozione del P.A.I. avvenuta con D.P.R.S. del 22 marzo 2007, è venuto meno il vincolo d’interdizione all’edificazione precedentemente disposto dal p.r.g. del ****, in congruenza con le   norme di salvaguardia contenute nei decreti assessoriali del 4 luglio 2000 e del 22 luglio 2000, sulla parte di territorio in cui ricade l’immobile oggetto del provvedimento impugnato, in quanto esterna alle aree prese in considerazione dal P.A.I. Sarebbe conseguentemente illegittimo il provvedimento impugnato che fonda il proprio diniego sulle previsioni delle NTA che presuppongono la sussistenza di tale vincolo idrogeologico, in realtà venuto meno. Si è costituito il Comune **** depositando memoria di mera forma. Questa Sezione ha chiesto al ****, con due distinte ordinanze, di fornire documentati chiarimenti sulla vicenda in questione, e sulla sussistenza del vincolo in contestazione, ma il Comune **** non ha ottemperato alle richieste istruttorie formulate. Alla camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta da parte ricorrente, il Presidente del Collegio ha rappresentato la possibilità che la controversia venga decisa con sentenza in forma semplificata; i procuratori delle parti nulla hanno osservato in merito, e il ricorso è stato posto in decisione. Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio, in occasione della predetta adunanza camerale. Il ricorso è fondato, alla stregua di quanto verrà precisato. La mancata ottemperanza alle ordinanze istruttorie adottate da questo Tribunale, da parte del **** - che invero non ha neanche depositato copia delle impugnate NTA, come sarebbe stato suo onere, a norma dell’art. 46, comma 2, del c.p.a. - impedisce al Collegio di valutare le censure di carattere sostanziale articolate nel presente gravame. Ciò nonostante, il ricorso è comunque fondato in considerazione della correttezza della articolata censura di carenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato. Risulta invero dalla documentazione in atti che, a seguito del preavviso di diniego inviato al ricorrente da parte del Comune di *** l’arch. ***, per conto del ricorrente, ha inoltrato una documentata nota nella quale ha esplicitato le ragioni in forza delle quali le cautele e le preclusioni all’edificazione nella zona in cui ricade l’immobile oggetto di causa sarebbero venute meno, in conseguenza dell’adozione del P.A.I. Tale contributo istruttorio procedimentale non è stato in alcun modo preso in considerazione nel provvedimento impugnato, che non lo ha citato, né è entrato nel merito delle questioni ivi rappresentate, eventualmente confutandone la correttezza, come avrebbe dovuto fare. In conseguenza di ciò il provvedimento impugnato è carente della necessaria motivazione e risulta pertanto fondata la relativa censura articolata in ricorso. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il diniego impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato. Condanna il Comune di **** pagamento delle spese di lite, comprensive di onorari e spese anche generali, in favore del ricorrente, che liquida in complessivi **** e rifusione del contributo unificato, ove regolarmente corrisposto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati: Cosimo Di Paola, Presidente Nicola Maisano, Consigliere, Estensore Francesco Mulieri, Primo Referendario

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